Adempimenti

Al titolare di reddito agrario non si applica il Bonus sud

La questione è stata affrontata dalla Dre della Puglia: il credito di imposta è precluso agli imprenditori titolari di reddito agrario

di Francesco Giuseppe Carucci

Il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi 98-108, della legge n. 208/2015 è precluso agli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario.

Ha affrontato di recente la questione la Direzione regionale della Puglia dell’agenzia delle Entrate in risposta a una istanza di interpello (n. 917-753/2020) di un agricoltore.

Il contribuente, necessitando dell’acquisto di nuove macchine agricole, interpellava l’Agenzia per comprendere se potesse beneficiare del credito d’imposta. L’uomo precisava, al riguardo, di esercitare l’attività agricola in forma di ditta individuale determinando il proprio reddito catastalmente ai sensi degli articolo 32 e seguenti del Testo unico delle imposte sui redditi, compilando pertanto esclusivamente il quadro RA del modello Redditi.

Il dubbio dell’istante sorgeva in quanto, mentre il comma 98 della richiamata norma riserva il beneficio alle «imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna», la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016 precisa che beneficiari della misura sono tutti i contribuenti titolari di redditi d’impresa riconducibili all’articolo 55 del Tuir, senza prendere in considerazione l’ipotesi dell’imprenditore agricolo individuale e delle società semplici titolari di reddito agrario.

La particolare tipologia reddituale non costituisce reddito d’impresa, ma si colloca nella famiglia dei redditi fondiari. Il contribuente si poneva così il dubbio se il legislatore avesse voluto destinare il beneficio alle «imprese» nell’accezione civilistica del termine, ovvero nell’accezione reddituale. Nella prima ipotesi, difatti, la misura spetterebbe anche agli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario.

La questione è di attuale importanza, visto che il termine del prossimo 31 dicembre entro cui poter godere dell’agevolazione pare destinato a slittare al 31 dicembre 2022 in virtù del disegno di legge di bilancio 2021.

Nella risposta fornita, richiamando anche la Circolare n. 34/E del 2016, l’Agenzia ha ribadito che destinatari dell’agevolazione sono tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, i quali effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili.

Sulla scorta di tale considerazione, nonostante il comma 98 in commento estenda il beneficio ai comparti della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura e alle imprese che si occupano di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, si deve intendere che il godimento dell’agevolazione è subordinato alla titolarità di reddito d’impresa.

Restano pertanto escluse dal perimetro dell’agevolazione imprese agricole individuali e società semplici titolari di solo reddito agrario ex articolo 32 del Tuir. Al contrario, vi rientrano le imprese dedite alle attività di allevamento e alle attività agricole “connesse” di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del Codice civile, oltre i limiti stabiliti dal citato articolo 32, in quanto produttive di reddito d’impresa. Analogamente vi rientrano le società in nome collettivo e in accomandita semplice i cui redditi dei terreni, per la parte derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 32, pur se nei limiti stabiliti, vengono qualificati redditi d’impresa dall’articolo 55 del Tuir. Allo stesso modo, beneficiano della misura le società a responsabilità limitata e le cooperative agricole, quand’anche abbiano optato per l’imposizione catastale, poiché il Dm n. 213 del 2007 qualifica redditi d’impresa i redditi prodotti.

Nelle predette ipotesi di ammissione al beneficio, l’agevolazione è comunque concessa nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e ittico.

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