Imposte

Impianti eolici, i pali sono fuori dalla rendita castale

La sentenza 21287 della Cassazione detta un criterio pro contribuente per l’applicazione della manovra 2016

di Antonio Iovine

Approda in Cassazione per gli impianti eolici la valutazione del principio di diritto cui attenersi nel calcolo della rendita catastale, dopo circa cinque anni dall'emanazione della legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016).

Come si ricorderà, l’articolo 1, comma 21, di quella manovra ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare è effettuata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento escludendo macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Ora la Suprema corte con ordinanza 21287/2020 depositata lunedì 5 ottobre fa chiarezza sulla corretta interpretazione della citata disposizione per quanto concerne i criteri per il calcolo della rendita per le unità immobiliari finalizzate alla produzione dell'energia elettrica da fonte eolica, sancendo l'esclusione dalla stima catastale del palo eolico in quanto costituente un unicum con l'impianto produttivo.

Nel procedimento tributario in questione, nella sostanza, si discuteva sull'inclusione o meno - tra le componenti da considerare nella stima - del palo che sostiene la navicella con le relative pale eoliche, oltre che di un inesatto computo della rendita accertata (nonostante lo scorporo navicella e pale).

Nell'analizzare la novella la Corte rileva la scelta legislativa di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche. Richiama altresì la documentazione di prassi emanata dalle Entrate (circolari 2/E 2016 e 27/E 2016) e dalla risoluzione nota prot. n. 60244/2016 e cita la prevalente giurisprudenza di merito che si è orientata nell'affermare che la torre di sostegno costituisce parte inscindibile dell'unicum impiantistico dell'aerogeneratore (rotore-navicella-torre) e rappresenta un elemento funzionale essenziale dell'impianto eolico (cfr. Ctr Campania 7315/2018, Ctr Toscana 1756/2019, Ctr Molise n 100 e 398/2019).

Ciò premesso, la Corte non condivide la decisione della Ctr di inclusione nella stima della rendita catastale del palo di sostegno della navicella e delle pale, che ha, in sostanza, aderito all'interpretazione della norma seguita dalla citata documentazione di prassi e basata sulle sole caratteristiche strutturali del cespite (solidità, stabilità, e consistenza volumetrica). La Ctr non ha in alcun modo preso in esame i rilievi, supportati da pareri tecnico-scientifici redatti da autorevoli docenti universitari, che evidenziano come la torre abbia non solo la funzione passiva di sostegno - al pari di un traliccio di una linea elettrica - che partecipa come mero supporto statico al sostegno di una macchina soprastante, ma sia una componente essenziale ed attiva della macchina.

Il principio di diritto cui la Corte si affida, nel cassare la sentenza, deriva dalla nozione che emerge dall'articolo 1, comma 21, della legge 208/2015, di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo. È irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo.

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