Imposte

Tax credit affitti, beffa per chi ha compensato prima dell’ok Ue: ravvedimento per evitare contestazioni

L’eccezionalità della situazione imporrebbe una presa di posizione dell’amministrazione finanziaria per sterilizzare l’utilizzo anticipato del credito d’imposta

di Gianluca Dan e Gian Paolo Ranocchi

Il tax credit affitti generalizzato è stato uno dei crediti d’imposta più gettonati dalle imprese e dai professionisti che hanno potuto usufruirne nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 28 del decreto Rilancio per i medi da marzo a giugno e per le strutture turistico ricettive stagionali da aprile a luglio. Il Dl 104/2020 (decreto Agosto) ha disposto l’estensione del credito d’imposta al mese di giugno, luglio per le attività stagionali, e l’allargamento al settore termale oltre che l’aumento al 50% del credito per i fitti d’azienda delle strutture turistico ricettive, rendendo le suddette misure condizionate all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Molti beneficiari hanno correttamente sospeso l’utilizzo del credito d’imposta in attesa dell’autorizzazione comunitaria, concessa dalla Commissione europea in data 28 ottobre 2020 con la decisione C(2020) 7595 final. Gli operatori sono venuti a conoscenza della concessione dell’autorizzazione solo grazie alla diffusione del contenuto di un question time del 18 novembre scorso che esplicitamente richiamava l’autorizzazione. Sono comunque numerosi coloro che dal 15 di agosto, non appena conosciuto il contenuto del decreto di mezza estate, hanno prontamente compensato il credito d’imposta del mese di giugno/luglio senza attendere la necessaria autorizzazione.

L’articolo 76 del Dl 104/2020 dispone che «l’efficacia della presente disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea». Sul piano letterale, quindi, è da escludere che il rilascio dell’autorizzazione comunitaria possa aver sdoganato il tax credit locazioni «ora per allora» avendo a riferimento l’entrata in vigore del Dl 104/2020, cosa che avrebbe bonificato gli eventuali utilizzi anticipati del bonus.Si pone ora il tema, dimostrato dalle copiose richieste che giungono in questo periodo, di capire come si possa regolarizzare tale situazione e se debba essere sanzionata. Si esclude in toto che la fattispecie possa essere inquadrata tra quelle di utilizzo di crediti inesistenti, la cui sanzione sarebbe dal 100 al 200 per cento del credito compensato, qualora il contribuente ne abbia usufruito in presenza di tutti i requisiti sostanziali richiesti dalla norma, quali il calo del fatturato o il pagamento del canone. Si ricorda che un credito d’imposta viene considerato inesistente qualora sia privo, in tutto o in parte, del presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante i controlli ex articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973.

Pertanto alla anticipata compensazione del tax credit affitti si applica semmai la sanzione del 30 per cento prevista dall’articolo 13, comma 4, del Dlgs 471/1997 per i casi di utilizzo di eccedenze o di crediti d’imposta esistenti ma utilizzati in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti.

Tale sanzione è ravvedibile e se la correzione, mediante ripristino del credito non spettante, avviene nei 90 giorni dall’originaria compensazione è possibile usufruire della riduzione delle sanzioni ad un nono (articolo 13, comma 1, lettera a-bis, del Dlgs 472/1997) che aumenta ad un ottavo se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Le somme dovute non dovrebbero essere di importo rilevante considerando che a fronte di un utilizzo in compensazione di un credito d’imposta di 600 euro che corrisponde ad un affitto di 1.000 euro la sanzione è pari a 20 euro se il ravvedimento avviene nei 90 giorni e cresce a 22,5 euro se effettuata successivamente ai 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno 2020. Anche gli interessi dovuti sono limitati stante la riduzione del tasso legale allo 0,05% dal 1° gennaio 2020.

Ci si chiede però se a fronte della complessità di un ravvedimento operoso innescato da una normativa emergenziale che seppur chiara nel suo contenuto letterale non è sempre stato possibile applicare alla lettera non sia possibile invocare la buona fede del contribuente che è stato indotto in errore da un possibile stato di necessità ovvero dalla possibilità di non pagare le imposte ma di compensarle a fronte del pagamento del canone al locatore.

Escludendo che nel caso indicato ci si possa appellare a obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria si potrebbe richiamare l’articolo 10 dello Statuto del contribuente nella parte in cui disapplica le sanzioni quando la violazione si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Per evitare comunque possibili contestazioni in un periodo in cui il Covid ha già creato pesanti ripercussioni sui contribuenti sarebbe auspicabile una presa di posizione dell’Amministrazione finanziaria sul tema che consideri non rilevante in termini sanzionatori la compensazione anticipata adottata prima dell’autorizzazione comunitaria.

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