Imposte

Superbonus in condominio: limite di spesa più ampio con il calcolo a «scaglioni»

Dalle Entrate una interpretazione favorevole ai contribuenti sul computo delle spese massime consentite

di Andrea Barison e Andrea Paccagnella

Superbonus del 110% per gli interventi trainanti in condominio con criteri di quantificazione dei massimali di spesa a favore dei contribuenti. È il risultato del calcolo “a scaglioni” contenuto nella circolare 24/E.

I commi 1 e 4 dell’articolo 119 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio) considerano trainanti i seguenti interventi:
1) isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate degli edifici;
2) sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti;
3) antisismici e di riduzione del rischio sismico (sismabonus).

I tetti massimi di spesa
Per gli interventi appena indicati l’articolo 119 prevede i seguenti limiti di spesa:

Isolamento termico : 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti; 40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per quelli composti da due a otto unità immobiliari, e, infine, 30mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;

Sostituzione di impianti di climatizzazione : 20mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per quelli fino a otto unità immobiliari ovvero a 15mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari; 30mila euro nel caso di edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti;

La circolare
L’agenzia delle Entrate con la circolare 24 dell’8 agosto 2020 nel caso degli interventi di cui alle lettere 1) o 2) su immobili condominiali propone il seguente criterio di calcolo.

Condominio da due a 8 unità : il limite di spesa è pari a 40mila euro moltiplicato per il numero delle unità, con un massimo, quindi, di 320mila euro.

Condominio con un numero di unità superiori a 8. In questo caso il limite di spesa sarà pari a euro 320.000 (40.000 x 8) più 30mila moltiplicato per il numero delle unità immobiliari eccedenti le 8. Nell’ipotesi di un edificio composto di 11 unità non si avrà, un limite di 330.000 euro, ma un limite complessivo di spesa pari a euro 410.000 (cioè 320.000 per le prime 8 unità e 90.000 per le restanti 3 unità, corrispondenti a 3 x 30.000).

La detrazione che spetta a ciascun condomino è poi funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà e gli può competere, quindi, anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare.

Nel caso, ad esempio, di un condominio composto da 7 unità immobiliari nel quale sia stato fatto il cappotto termico con un limite di spesa riferito all’edificio nel suo complesso pari, quindi, a 280mila euro (40.000 x 7) avremo che ciascun condomino con un numero di millesimi di proprietà superiore a 143 (40.000/280.000) potrà calcolare la detrazione su un importo di spesa superiore a 40mila euro.


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