Imposte

Bonus ricerca e sviluppo potenziato al Sud fino al 45% per le piccole imprese

Credito d’imposta del 12% aumentato al 25% per le grandi imprese, al 35% per le medie e al 45% per le piccole

di Francesco Leone

Nell'attesa di una rimodulazione più generale del credito d'imposta in ricerca, sviluppo e innovazione, l'articolo 244 del Dl 34/2020 potenzia il credito di ricerca e sviluppo afferente agli investimenti effettuati dalle strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Il rafforzamento del credito d’imposta
Per le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico (di cui al comma 200, articolo 1 della legge di Bilancio 2020), incluse quelle in materia di Covid 19, il credito d’imposta del 12% viene incrementato al 25% per le grandi imprese, al 35% per le medie imprese e al 45% per le piccole imprese.

Per grandi imprese si intendono le imprese con fatturato almeno pari a 50 milioni (o un totale dell’attivo patrimoniale di almeno 43 milioni) che occupano almeno 250 persone; per medie imprese si intendono quelle con fatturato di almeno 10 milioni e che occupano almeno 50 persone, mentre per piccole imprese si intendono tutte le altre ovvero quelle con fatturato (o totale attivo parimoniale) inferiore a 10 milioni che occupano meno di 50 persone.

Il perimetro
È da sottolineare che il potenziamento della misura agevolativa vale per tutto il 2020 – e non dalla data di entrata in vigore dal decreto (il 19 maggio 2020) - soltanto per il credito in ricerca e sviluppo (articolo 1,comma 200, della legge di Bilancio) ma non per il credito sulle attività di innovazione tecnologica (articolo 1,comma 201, della legge di Bilancio) e di design e ideazione estetica (articolo 1,comma 202, della legge di Bilancio).

Il Dl 34/2020, inoltre, interviene unicamente sulla misura agevolativa, ma lascia inalterata la restante disciplina, ivi compreso il limite massimo del credito d’imposta fruibile che resta pari a 3 milioni di euro.

L’ambito soggettivo
Si può osservare come la norma non faccia riferimento alle imprese con sede legale nelle regioni del Mezzogiorno bensì alle «strutture produttive» ivi ubicate. Al fine di identificare l’ambito soggettivo, quindi, si può far riferimento a precedenti interpretazioni dell’agenzia delle Entrate (in ultimo, circolare 34/E del 2016) che definiscono, in sintesi, la «struttura produttiva» come:

un ramo di azienda dotato di autonomia decisionale come centro di costo e di profitto;

un’autonoma diramazione territoriale dell’azienda, linea di produzione, reparto, eccetera.

Le spese ammissibili
Senza entrare nei numerosi dettagli della normativa, si ricorda che le spese ammissibili ai fini del credito in commento possono sintetizzarsi nelle:

a) spese del personale, ricercatori e tecnici, titolari di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro;

b) quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di R&S anche per la realizzazione di prototipi o impianti;

c) spese per contratti di ricerca extra-muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di R&S;

d) quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di alcuni IP

e) spese per servizi di consulenza;

f) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili.

Su questo aspetto vale la pena far cenno al fatto che, nel commentare la norma e i costi agevolabili, la relazione illustrativa (a tuttora disponibile) include anche i «costi relativi a immobili e terreni». Non essendo cambiata la disciplina di riferimento introdotta dalla legge di Bilancio dovrebbe trattarsi di un refuso.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©