Imposte

Bonus sponsorizzazioni al rush finale: come evitare le insidie della domanda

Istanze possibili fino al 1° aprile: ammessi gli investimenti (pagamento effettuato) tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020

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di Lorenzo Pegorin

Scade il 1° aprile 2021 il termine per presentare la richiesta presso il dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri per il credito d’imposta sponsorizzazioni previsto dall’articolo 81 del Dl 104/2020.

Sono ammessi al beneficio gli investimenti effettuati nel corso del periodo 1° luglio al 31 dicembre 2020 per cui le Faq del dipartimento hanno chiarito che per investimenti si intendono i pagamenti effettuati. Per fare domanda di riconoscimento del contributo è necessario compilare il modulo scaricabile dal sito per il dipartimento dello Sport e inviarlo, con gli allegati richiesti, all’indirizzo pec ufficiosport@pec.governo.it e all’indirizzo email servizioprimo.sport@governo.it

Il modulo, dicevamo, è quello scaricabile dal sito, è in formato word e si compone idealmente di tre parti.

La prima richiede la compilazione dei dati anagrafici del soggetto erogante la pubblicità/sponsorizzazione, nonché i dati essenziali della sponsorizzazione (data del contratto, oggetto e durata) ed il nome della società /associazione/lega destinataria dei fondi, nonché la dichiarazione di aver pagato le somme oggetto di agevolazione con modalità «non in contanti».

Nella seconda parte tutta già scritta nel modulo il richiedente dichiara di essere “consapevole” di una serie di aspetti previsti dalla norma originaria (articolo 81 del Dl 104/2020). In particolare il contribuente dichiara di essere a conoscenza:

• che l’investimento viene effettuato nel periodo 1° luglio -31 dicembre 2020;

• che il contributo è riconosciuto nella misura del 50% dell’investimento effettuato (pagato) nel periodo di cui sopra;

• che sono esclusi dal beneficio i versamenti effettuati a favore di centri sportivi in regime ex legge 398/91;

• il credito d’imposta sarà utilizzabile a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari esclusivamente in compensazione in F24

In questa sede il modulo riporterebbe anche la seguente dicitura: «Ai fini della fruizione del credito d’imposta le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei mezzi di pagamento di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Qui c’è un evidente refuso quando si parla di erogazioni liberali, poiché l’ambito di operatività riguarda esclusivamente gli investimenti in campagne pubblicitarie incluse le sponsorizzazioni e non di atti di liberalità nei confronti delle società/leghe/associazioni.

Si consiglia quindi di sbarrare la seguente voce, poiché la dichiarazione di aver versato la somma relativa all’investimento con modalità tracciata è già contenuta più sopra nella prima parte del modulo.

L’ultima parte si chiude con la richiesta del contributo (pari per l’appunto al 50% della somma investita) a cui si deve aggiungere la lista degli allegati.

In questo contesto va inclusa la certificazione resa dal soggetto interessato (società sportiva) ovvero, in alternativa, la dichiarazione della Federazione sportiva di riferimento circa lo svolgimento di attività sportiva giovanile nonché l’appartenenza dello sport praticato alle discipline olimpiche o paralimpiche.

A cui va aggiunto il certificato di iscrizione, in corso di validità, al relativo registro del Coni o al Comitato italiano paralimpico, qualora l’investimento sia effettuato in favore di società o associazioni dilettantistiche.

Infine vanno allegati la dichiarazione sostitutiva resa dal soggetto destinatario dell’investimento (società sportiva), concernente la consistenza dei ricavi prodotti dalla società sportiva in Italia nel periodo di imposta 2019, almeno pari a 150mila euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro, corredata da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale dell’ente richiedente (sponsor) o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali oppure da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale che attesti l’effettuazione delle spese di investimento/sponsorizzazione con la copia del pagamento effettuato (fotocopia assegno, schermata bonifico…).

Da ultimo si ricorda che l’agevolazione è possibile solo in presenza di una copia del contratto concluso con il soggetto beneficiario avente per oggetto l’investimento/sponsorizzazione, che dovrà essere altresì allegato.

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