Imposte

Donazione, fuori dal coacervo le compravendite «collegate»

Non sono tassate le liberalità indirette intervenute in epoca anteriore, purché esplicitate nell’atto

di Marco Ligrani

Le liberalità indirette intervenute in epoca anteriore alla stipula dell’atto di donazione, che siano inquadrate tra quelle “collegate” previste dall’articolo 1 del Testo unico sulle successioni e donazioni, non concorrono alla formazione del “coacervo” previsto ai fini della relativa base imponibile. Con questa motivazione la Ctp di Brescia 807/3/2019 (presidente Maddalo e relatore Trevisani) ha accolto il ricorso del contribuente contro due avvisi di liquidazione.

Con questi due atti l’agenzia delle Entrate aveva tassato le compravendite intervenute precedentemente a una donazione di denaro fra ascendenti in linea retta, facendole rientrare nel calcolo del “coacervo” previsto dall’articolo 57 del Tusd.

La vicenda trae origine dalla stipula di un atto di donazione di denaro tra padre e figlio, sul quale il notaio aveva elencato le precedenti compravendite tra loro, precisando trattarsi di liberalità indirette che non rilevavano ai fini della formazione del “coacervo”, in base all’articolo 1, comma 4 bis, del Testo unico.

L’agenzia delle Entrate, invece, aveva ritenuto che quelle liberalità avrebbero, comunque, dovuto concorrere alla quantificazione della franchigia e, pertanto, essere assoggettate all’imposta di donazione, in base alla lettura dello stesso articolo 57, primo comma, del Testo unico.

Proposto ricorso, la difesa si era incentrata sulla portata dell'esenzione prevista dall'articolo 1 del Tusd ed aveva evidenziato che il notaio, sull'atto di donazione, lo avesse precisato. Queste ragioni inducevano ad escludere che le precedenti liberalità indirette potessero essere assoggettate all'imposta, dovendosi concludere per l'annullamento della pretesa.

La commissione tributaria, accogliendo il ricorso, ha evidenziato che i precedenti atti di compravendita, stipulati tra padre e figlio, rientrando tra le liberalità collegate all'atto di donazione “principale” non confluiscono nel “coacervo”, previsto dall'articolo 57, primo comma, del testo unico.

In particolare, i giudici bresciani hanno precisato che, trattandosi di atti di compravendita, erano già stati assoggettati a Iva e a imposta di registro e, pertanto, rientravano, a pieno titolo, nel perimetro dell’esenzione stabilita dall’articolo 1, comma 4 bis, del Tusd. Diversamente, si sarebbe realizzata un’evidente e quantomai inammissibile doppia imposizione che, invece, la norma mira proprio a escludere.

Sul punto la Cassazione (sentenza 13133/2016) ha ritenuto decisiva l’espressa menzione nell’atto della natura “collegata” della precedente liberalità. In quella occasione, la Corte ha affrontato il caso di alcuni atti di compravendita, tassati con imposta proporzionale di registro, che non recavano alcuna menzione della circostanza che il denaro provenisse da una liberalita, nè risultava che agli atti di compravendita avessero partecipato i donanti. In questa ipotesi, la Corte ha accolto la tesi dell’Erario, precisando che, in assenza di enunciazione esplicita, la compravendita non può intendersi effettuata con il denaro ricevuto in donazione, ma con provvista propria degli acquirenti. Come tale, pertanto, non è “collegata” a preordinati atti di liberalita ed è, per questo, tassabile.

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