Adempimenti

Un fondo perequativo per uniformare le misure fiscali e di ristoro da Covid-19

La novità arriva con il decreto Ristori quater e avrà una dotazione da 5,3 miliardi di euro

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

I contribuenti che subiranno una rilevante perdita degli incassi potranno fruire dell’esonero totale o parziale dei pagamenti fiscali e contributivi sospesi o prorogati. È esattamente l’articolo 23 del cosiddetto decreto ristori quater, decreto legge 30 novembre 2020 n. 157, ad istituire per l’anno 2021 un fondo perequativo nello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle finanze con una dotazione di 5.300 milioni di euro.

Il fondo dovrà servire per rendere più uguali le misure fiscali e di ristoro concesse a seguito dei vari decreti legge emanati per combattere i danni causati dal Covid-19. I contribuenti, destinatari di sospensioni fiscali e contributive, che avranno subìto una notevole perdita degli incassi, potranno perciò fruire dell’esonero totale o parziale delle somme sospese o prorogate. La cancellazione totale o parziale di quanto dovuto potrà essere fatta sulla base di parametri che dovranno essere individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Economia e delle finanze e del ministro dello Sviluppo economico, dopo avere acquisito il parere delle commissioni parlamentari.

Il giusto calcolo del fatturato

Sia per l’eventuale esonero totale o parziale dei versamenti, sia per altre norme che prorogano o sospendono i pagamenti, è importante individuare correttamente se si realizza la condizione della riduzione del fatturato richiesta.

Per verificare la riduzione del fatturato o dei corrispettivi, occorre fare riferimento alle indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate nelle circolari 9/E del 13 aprile 2020 e 15/E del 13 giugno 2020. Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nel periodo di riferimento fatturate o certificate, e che hanno partecipato alle relative liquidazioni periodiche, cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate negli stessi periodi non rilevanti ai fini Iva. Concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili. Nel caso di operazioni la cui imposta viene calcolata con il metodo della ventilazione dei corrispettivi, o con applicazione del regime del margine, per le quali risulta difficoltoso il calcolo dei corrispettivi o delle fatture al netto dell’Iva, l’importo può essere determinato al lordo dell’Iva (sia con riferimento al 2019 che al 2020). Per i contribuenti che non hanno obbligo di fatturazione, occorre fare riferimento all’ammontare dei ricavi da determinare tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito. Per chi esercita contestualmente più attività, o produce nello stesso periodo d’imposta reddito d’impresa e reddito di lavoro autonomo, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dovrà tenere conto di tutte le attività esercitate.

Zone rosse o arancioni

Per i contribuenti destinatari delle proroghe e delle sospensioni concesse dal decreto ristori quater, occorre considerare che la situazione delle zone gialle, arancioni o rosse, è quella fotografata al 26 novembre 2020. Ne consegue che, ai fini delle proroghe e sospensioni disposte dal ristori quater, sono considerate zone rosse la Valle d’Aosta, la provincia di Bolzano, la Toscana, l’Abruzzo e la Campania, ancora oggi zone rosse, ma anche Piemonte, Lombardia e Calabria, non più zone rosse, ma che avevano quel colore fino alla mezzanotte di sabato 28 novembre 2020.

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