Diritto

Proroga del piano di 90 giorni: servono motivi specifici

Per i giudici di Catania non basta invocare l’incertezza del mercato immobiliare

Per poter beneficiare della proroga straordinaria dei termini prevista dall’articolo 9 comma 4 del Dl 23/2020 è necessario che il debitore nella propria istanza, indichi i concreti e giustificati motivi su cui si basa la richiesta di rinvio. Non basta un riferimento generico alle difficoltà del mercato immobiliare e alle ripercussioni sulla liquidazione dell’attivo. Lo ha chiarito il Tribunale di Catania con il decreto del 16 luglio 2020 che respinge l’istanza di ulteriore proroga, presentata dal debitore al fine di redigere i documenti necessari alla presentazione del concordato.
Il debitore aveva presentato l’istanza di concordato con riserva prima dell’emergenza sanitaria ricevendo la concessione di un primo termine e poi di una proroga di 60 giorni. Aveva quindi chiesto l’ulteriore rinvio di 90 giorni introdotto dal Dl Liquidità (articolo 9, comma 4 del decreto 23/2020).
Nell’istanza il debitore segnalava che il concordato era in continuità indiretta ed aveva come presupposto principale la vendita del compendio immobiliare: la richiesta di una proroga straordinaria era quindi motivata dal fatto che l’emergenza aveva reso fortemente imprevedibile il mercato immobiliare, difficoltosa la redazione della perizia e fatto venir meno l'ipotetico acquirente.
I giudici ricordano però che l’istanza deve indicare gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga, con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti determinati dall’epidemia.
Indicano quindi le due ragioni che possono giustificare la concessione di maggior tempo, e cioè che, a causa dell’emergenza:
● non sia stato possibile redigere la proposta e del piano;
● siano mutati gli assunti del piano che non è più attuabile secondo l’originario proposito e sia quindi necessario adottare una diversa strategia per il risanamento dell’impresa o per la sua liquidazione.
Ed è sulla base di queste motivazioni che il tribunale deve valutare se la concessione della proroga è utile per il superamento delle difficoltà che non hanno consentito al debitore di predisporre il piano nel termine già prorogato.
Il tribunale ritiene tuttavia che -pur nella consapevolezza della estrema incertezza che caratterizza l’attuale situazione economica e dell’impossibilità per gli operatori di effettuare previsioni nel medio/lungo periodo - la norma di legge richieda un (seppur) minimo principio di prova dell’impatto dell’emergenza Covid sugli assunti del piano.
Infatti, se il legislatore avesse ritenuto di assumere che il Covid abbia di per sé impattato su tutti i contesti economici non avrebbe attribuito al Tribunale il vaglio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della proroga. Nel caso esaminato non era invece provato il collegamento con le trattative in corso (peraltro con soggetto non nominato) né evidenziata la possibilità di avvalersi del maggior termine per una revisione della perizia. In mancanza dei «concreti e giustificati motivi» richiesti dalla disposizione di legge il tribunale ha quindi rigettato l’istanza.

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