Imposte

Procedure arbitrali internazionali, rimborso dei costi di fideiussione entro dieci anni

Gli effetti dell’ordinanza 5508/2020 della Cassazione sulle Map: restituzione oltre il termine biennale

di Massimo Bellini ed Enrico Ceriana

Termini lunghi per le istanze di rimborso dei costi delle fideiussioni nelle procedure arbitrali. L’ordinanza 5508/2020 della Cassazione (già anticipata dall’articolo di Anna De Toni su Nt+ Fisco), secondo la quale la richiesta di rimborso per i costi di fideiussione non è soggetta al termine biennale previsto dall’articolo 21 del Dlgs 546/1992, assume rilevanza anche per la convenzione arbitrale 90/436/Cee per l’eliminazione della doppia imposizione derivante da rettifiche di transfer pricing.

In base alla legge di recepimento (articolo 3, comma 2, della legge 99 del 1993) il contribuente, in caso di ammissione alle procedure internazionali, ha la possibilità di chiedere la sospensione della riscossione provvisoria. La concessione della sospensione è decisa dalle autorità centrali dell’Agenzia, ma l’ufficio locale competente in tema di accertamento può richiedere il rilascio di garanzie. Normalmente gli uffici locali richiedono fideiussioni bancarie a prima richiesta per l’intero importo delle passività derivanti dall’avviso oggetto della procedura internazionale.

Il disposto dell’articolo 8, comma 4, della legge 212/2000 è chiaro nello stabilire che l’amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni per la sospensione del pagamento dei tributi. L’ordinanza della Cassazione 5508/2020 chiarisce che il rimborso può essere richiesto oltre il termine di due anni. Pertanto dovrebbe essere applicabile il più lungo periodo di prescrizione di 10 anni.

I presupposti per la richiesta
Il rimborso può essere chiesto quando sia stato definitivamente accertato che l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata. Resta da verificare se il momento della definitività vada identificato nella comunicazione dell’esito delle procedure o nel successivo provvedimento di sgravio. Si ritiene che già con l’accettazione del contribuente dell’esito si potrebbe presentare istanza di rimborso, essendo chiara la volontà di adeguarsi all’esito della procedura ed essendo, in tale caso, obbligo delle autorità competenti dare esecuzione all’accordo raggiunto.

Né dovrebbe essere di ostacolo la mancanza del decreto attuativo previsto dall’articolo 8 comma 6, talvolta eccepita dagli uffici (in tal senso si veda Cassazione 16409/2015).

L’ammontare del rimborso
Un ulteriore elemento da verificare può essere connesso all’ammontare del rimborso. La norma sul punto richiede l’eliminazione totale o la riduzione dell’imposta originariamente richiesta. Dunque nessun dubbio dovrebbe sussistere sul diritto ad ottenere il rimborso integrale in caso di eliminazione totale dell’atto impositivo originario. Alcune perplessità potrebbero nascere invece nell’ipotesi in cui l’atto venga parzialmente annullato, come più spesso accade nelle procedure internazionali. In tale eventualità il dettato letterale sembrerebbe giustificare comunque il rimborso integrale degli oneri di fideiussione visto che l’unica condizione prevista è l’eliminazione o la riduzione delle imposte dovute, non ipotizzando la norma una parziale restituzione degli oneri di fideiussione in caso di parziale riduzione delle imposte.

I termini lunghi sono applicabili anche per il rimborso di fideiussioni rilasciate a fronte di procedure amichevoli sulla base dei trattati e per i contenziosi ordinari.

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