Adempimenti

Omesso versamento Iva con termine mobile a causa dell’emergenza sanitaria

Le deadline diventano tre. L'eventuale illecito penale scatta in date diverse per chi è in zona rossa e chi no

di Laura Ambrosi

Con la scadenza dell’acconto Iva scatta anche il reato di omesso versamento dell’imposta relativa all’anno 2019 nell’ipotesi in cui il debito risultante dalla relativa dichiarazione sia superiore a 250.000 euro.

Tuttavia quest’anno, in conseguenza delle proroghe e sospensioni dovute all’emergenza sanitaria si possono ipotizzare tre differenti scadenze penalmente rilevanti: all’ordinaria del 28 dicembre si affiancherà anche il 16 marzo ed 1l 16 giugno (pagamento rateale) 2021.

L’articolo 10 ter del Dlgs 74/2000 sanziona con la reclusione da sei mesi a due anni, chiunque non versi l’Iva, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo per importi superiori ad 250.000 euro per ciascun esercizio. Il debito rilevante è la somma risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo di imposta, determinato secondo le regole previste ai fini fiscali.

Secondo la Cassazione (46953/2018) va considerata solo l’imposta dichiarata senza interessi trimestrali eventualmente dovuti. In concreto quindi, il debito risultante dalla dichiarazione per l’anno 2019, indicato nel rigo VL32, deve essere versato entro la scadenza per il versamento dell’acconto 2020. Se il debito supera 250.000 euro, l’omesso versamento costituisce reato.

Con la conversione del decreto Ristori (vedasi altro articolo) è stata prevista la sospensione dell’acconto Iva in scadenza il prossimo 28 dicembre (il 27 è domenica) ma solo per alcuni soggetti considerati maggiormente colpiti in questo periodo emergenziale.Sono stati infatti previsti requisiti legati al calo del fatturato ovvero all’ubicazione della sede (cosiddette “zone rosse”).

Tali contribuenti potranno versare l’acconto Iva sospeso, senza sanzioni e interessi, entro il 16 marzo 2021 in unica soluzione ovvero in 4 rate mensili di pari importo (scadenza 16 giugno 2021) con prima rata entro il 16 marzo. Per i soggetti che non possono beneficiare della proroga, la scadenza dell’acconto resta il prossimo 28 dicembre. Ne consegue che il reato di omesso versamento Iva (2019) avrà quest’anno una scadenza “mobile” a seconda dei requisiti di ciascun contribuente.

Per chi potrà beneficiare della proroga, l’eventuale illecito penale scatterà il prossimo 16 marzo 2021, mentre per chi non ha lo slittamento dell’acconto, la data penalmente rilevante resterà il prossimo 28 dicembre.

Si ritiene poi che l’eventuale opzione per la rateazione consentirà agli interessati di spostare la scadenza penalmente rilevante al 16 giugno 2021.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, gli omessi versamenti, sopra soglia, hanno sempre rilevanza penale, salvo che il contribuente dimostri di aver posto in essere senza successo, tutte le misure per reperire liquidità necessaria per l’adempimento dell’obbligo di versamento, nel caso anche operazioni sfavorevoli al patrimonio personale (tra le ultime Cassazione 35696/2020).

In tale contesto è bene ricordare che poiché il debito penalmente rilevante scadente nei prossimi mesi è il saldo 2019, l’emergenza Covid non sarà un’automatica scriminante: le misure emergenziali, infatti, hanno riguardato il 2020 con la conseguenza che l’eventuale crisi di liquidità dovrà essere dimostrata secondo le ordinarie regole.

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