Controlli e liti

Imposta di soggiorno, sul recupero decide il giudice tributario

La sentenza sentenza 631/2020 della Ctr Piemonte: la pretesa avanzata ha natura tributaria ed è contenuta in un provvedimento che rientra tra gli atti impugnabili

di Andrea Taglioni

Spetta al giudice tributario decidere sul recupero dell’imposta di soggiorno. In questo caso, infatti, accertato che la pretesa avanzata ha natura tributaria e che questa è contenuta in un provvedimento che rientra tra gli atti impugnabili, la giurisdizione competente a dirimere la vicenda non può che essere individuata nella Commissione tributaria. A stabilirlo è la sentenza 631/2020 del 27 ottobre della Ctr Piemonte.

Si tratta di una decisione che, seppur non esplicitamente, prende in esame le modifiche apportate dal decreto Rilancio di quest’anno. Prima di quest’ultimo, la figura del gestore della struttura ricettiva non aveva una puntuale qualificazione giuridica. A differenza dell’imposta di soggiorno, che prevede come soggetto passivo il soggiornante, quella di sbarco individua anche, nelle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, il soggetto responsabile del pagamento dell’imposta con diritto di rivalsa. Se per il gestore delle strutture turistiche non è configurabile alcuna responsabilità diretta di natura tributaria, l’incarico di riversare all’ente l’imposta di soggiorno lo rende compartecipe dell’attività pubblicistica di quest’ultimo facendogli acquisire la qualifica di agente contabile con tutte le responsabilità, anche di carattere penale.

L’articolo 180 del Dl 34/2020 definisce giuridicamente la figura dei gestori qualificandoli come responsabili dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Da questo ne deriva che gli stessi sono obbligati solidamente al pagamento dell’imposta anche nell’ipotesi in cui il soggetto passivo non abbia versato quanto dovuto. L’innovazione legislativa ha anche previsto le relative sanzioni tributarie per le violazioni del responsabile di imposta. L’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte quest’ultimo è punita con una sanzione che va dal 100 al 200% del tributo dovuto; nel caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno la sanzione è quella prevista per i tributi in generale di cui all’articolo 13 del Dlgs 471/1997.

Sulla base del delineato quadro normativo la Commissione tributaria ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo non solo inammissibile l’eccezione di incompetenza del giudice tributario, in quanto formulata per la prima volta in grado d’appello, ma anche infondata. E, questo, in ragione del fatto che la controversia non riguarda l’irregolarità nella condotta del gestore della struttura ricettiva al riversamento dell’imposta assolta dai clienti, ma l’inadempimento, in base al regolamento comunale, dell’obbligo dichiarativo e di versamento dell’obbligazione tributaria nei confronti dei soggetti che hanno pernottato nell’albergo.

Pertanto, seppur non richiamando direttamente il mutato contesto normativo, i giudici piemontesi hanno ritenuto l’esistenza di un’obbligazione tributaria e di individuare, conseguentemente nel gestore, l’obbligo di versare l’imposta.

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