Imposte

Bonus locazioni alle sedi in zona rossa

L’assenza di limiti sui ricavi permette il tax credit anche a imprese di grandi dimensioni

di Gianluca Dan e Gian Paolo Ranocchi

Imprese multipunto con accesso dubbio al tax credit locazioni (Tcl) previsto dall'articolo 8-bis della legge 176/2020 (conversione del Dl “ristori”). È quanto emerge da molti quesiti inviati dai partecipanti a Telefisco.

La disposizione prevede che le imprese che operano nei settori riferiti ai codici Ateco riportati nell'allegato 2 (tipicamente commercianti al minuto) che hanno la sede operativa nelle “zone rosse” del territorio nazionale, possono fruire del credito d'imposta sulle locazioni previsto dall'articolo 28 del Dl 34/2020, anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. Il credito compete a prescindere dal volume di ricavi del 2019 (non rileva la soglia di 5 milioni di euro) mentre è obbligatoria la verifica del calo di fatturato e corrispettivi di almeno il 50% confrontando il dato mensile 2020 rispetto al corrispondente valore del 2019. Sono esentati dal riscontro sul calo di fatturato i soggetti che rientrano tra le cosiddette “neoattività” (iniziate dal 1° gennaio 2019), e coloro che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa in un comune interessato dalla dichiarazione dello stato di emergenza al 31 gennaio 2020.

Il fatto che la disposizione condizioni l'accesso al bonus fiscale alla verifica di avere la sede operativa nelle zone “rosse” del territorio nazionale pone alcune questioni in capo ai cosiddetti soggetti “multipunto”. Si tratta di coloro che svolgono la propria attività attraverso diversi punti di produzione o vendita ubicati sul territorio nazionale. Si pensi, ad esempio, alle catene di negozi al dettaglio che possiedono numerosi punti vendita collocati in svariate regioni .

La soluzione che sembra più ragionevole ed in linea con lo spirito della norma, è riconoscere il tax credit locazioni per singola sede operativa. Quindi, per esemplificare, un commerciante al dettaglio con negozi a Mantova (Lombardia) e Verona (Veneto), dovrebbe poter accedere al bonus in relazione alle sole locazioni di Mantova. Va sottolineato che la disposizione fa espresso riferimento a “sede operativa” e quindi al luogo di effettivo svolgimento dell'attività d'impresa, rendendo (pare) irrilevante ai nostri fini l'ubicazione, se diversa, del domicilio fiscale (che per le società coincide con la sede legale).

L'altra questione è quella inerente a come procedere per i soggetti multipunto al monitoraggio del calo del 50% di fatturato e corrispettivi. L'articolo 8bis della legge 176/2020 al riguardo nulla dispone di specifico rimandando, per quanto compatibile, all'articolo 28 del Dl 34/2020. Il comma 5 del citato articolo 28 richiama il dato complessivo di “fatturato e corrispettivi” per cui sembra corretto affermare che per verificare il rispetto di questa condizione si debba assumere il volume complessivo (mensile) dell'impresa, senza parcellizzare il dato per singoli punti vendita.

Diamo infine per irrilevante il periodo di permanenza della sede operativa nella zona rossa. A dire cioè che se la sede operativa è stata in zona rossa nel periodo compreso tra l'emanazione del Dpcm del 3 novembre 2020 e il 31 dicembre dello stesso anno, il Tcl dovrebbe riguardare le mensilità in questione (ottobre, novembre e dicembre).

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