Il CommentoControlli e liti

Processo tributario, una mera irregolarità il formato immagine

di Enrico De Mita

Il deposito di un atto in formato immagine non è inesistente, ma meramente irregolare. Il mancato rispetto di norme tecniche e specifiche del Ptt (Processo tributario telematico) come del Pct (Processo civile telematico) costituisce una fattispecie non espressamente sanzionata.

Appare fuori traccia, perciò, la recente pronuncia della Ctp di Parma (89/3/2020, presidente e relatore Cavani) pubblicata il 22 maggio scorso (sulla quale si veda NtPlus Fisco del 3 giugno), giunta a dichiarare persino inammissibile un ricorso del contribuente per il solo fatto di essere stato depositato in formato «pdf immagine» (in sostanza la scansione dell’atto firmato e notificato), e non in formato «Pdf/A» nativo digitale (per semplificare, un pdf testuale).

Il ricorrente si era costituito depositando il testo firmato e scansionato del proprio ricorso, senza produrre anche il file nativo digitale, quindi il ben noto Pdf copiabile.

Il deposito del ricorso in sede di costituzione era andato a buon fine. Non aveva determinato alcuna anomalia nell’iscrizione a ruolo né l’atto notificato e così depositato era contestato per eventuali difformità rispetto all’atto notificato alla parte resistente. Possiamo dire, senza tema di smentita, di essere in presenza, al più, di una mera irregolarità irrilevante e pacificamente sanabile.

L’eccessivo rigore della Ctp di Parma non ha fondamento normativo: l’inammissibilità è una sanzione non prevista dalla disciplina sul processo, quand’anche tributario telematico. In ogni caso, la creazione di irragionevoli sanzioni di inammissibilità costituisce la negazione della funzione di garanzia propria del processo tributario e dell’esercizio del diritto di difesa.

L’esito è quanto di più lontano possa dirsi da quella razionale applicazione dei tributi che Vanoni eleggeva ad essenza della vita dello Stato.

La pronuncia dei giudici parmensi, che è davvero auspicabile rimanga episodio isolato di errore giurisprudenziale, così statuendo dimostra di mancare una lettura attenta ai principi costituzionali e di non considerare decenni di costante giurisprudenza di merito e di legittimità, a sua volta radicate nelle pronunce della Corte costituzionale.

Proprio sulla scorta dei plurimi interventi della Consulta, la questione è da dichiararsi priva di fondamento. Se così non fosse, la norma sanzionatoria immaginata dai giudici parmensi sarebbe palesemente incostituzionale per violazione dell’esercizio del diritto di difesa e dell’esercizio dell’azione avanti al giudice tributario.

Non occorre ripetere che l’inammissibilità del ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale è prevista solo se il ricorso manca di uno degli elementi considerati essenziali dal legislatore. L’ambito dell’inammissibilità non può essere ampliato liberamente.

Tra i vari profili dell’irrazionalità dell’ordinamento tributario, rientra certamente la violazione non necessaria delle norme di diritto comune (civile, processuale, amministrativo) con una pericolosa tendenza allo sganciamento del diritto tributario dal diritto comune.

La Corte costituzionale ha spesso riaffermato la necessità di interpretare in senso costituzionalmente adeguato la disciplina tributaria processuale e sostanziale (217/2010; 244/09), valorizzando interesse fiscale e tutela del contribuente (198/2010), nell’ottica della garanzia dell’effettività del diritto di difesa e della parità delle armi nelle procedure e nel processo tributario.

Le sanzioni, né sostanziali né processuali, non possono essere inventate in sede giurisprudenziale; ma devono essere previste dal legislatore.

La rilevanza della pronuncia in commento sta proprio nella sua ampia deviazione interpretativa dai principi fondanti dell’ordinamento. Invita, in concreto, a dare un impulso più forte al radicamento del processo tributario, anche telematico, in tali principi.

Semmai il legislatore dovrebbe metter mano all’unificazione della disciplina tecnica e delle specifiche tecniche dei processi telematici: appare del tutto irrazionale che le regole tecniche siano diverse tra un processo civile telematico, un processo tributario telematico, un processo amministrativo telematico. In attesa del processo penale telematico. Valga la regola aurea per cui entia non sunt multiplicanda sine necessitate.