Adempimenti

Omesso invio dei corrispettivi, come rimediare senza sanzioni

Il mancato invio entro il 2 marzo comporta sanzioni, ma è in vigore la moratoria

di Luca De Stefani

Scade il 2 marzo 2020 la possibilità di inviare i corrispettivi all’agenzia delle Entrate del mese di gennaio 2020, evitando le sanzioni, da parte dei commercianti al minuto e assimilati, che non hanno ancora il registratore telematico (quindi, che hanno emesso ancora i vecchi scontrini o ricevute fiscali) oppure che hanno già attivato il registratore telematico, ma non hanno inviato i relativi dati alle Entrate entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione.

Sanzioni
Se la memorizzazione o la trasmissione vengono omesse (o vengono effettuate con dati incompleti o non veritieri), si applica la sanzione del 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato (articolo 6, comma 3, decreto legislativo 471 del 18 dicembre 1997, in base all’articolo 2, comma 6, decreto legislativo 127/2015), con un minimo di 500 euro (articolo 6, comma 4, decreto legislativo 471/1997).

Inoltre, se nel corso di un quinquennio, vengono contestate quattro distinte violazioni in giorni diversi, scatta la sospensione per un periodo da tre giorni a un mese della licenza o dell'autorizzazione all’esercizio dell’attività. Se l’importo complessivo dei corrispettivi contestati eccede la somma di 50mila euro, la sospensione va da 1 a 6 mesi (articolo 12, comma 2, decreto legislativo 471/1997, in base all’articolo 2, comma 6, decreto legislativo 127/2015).

La memorizzazione e la trasmissione costituiscono un «unico adempimento ai fini dell'esatta documentazione dell’operazione e dei relativi corrispettivi», quindi, sono sanzionabili tutti quei comportamenti che impediscono l’esecuzione dell’adempimento nel suo complesso (costituito appunto sia dalla memorizzazione che dalla trasmissione). Pertanto, chi ha correttamente memorizzato i corrispettivi, ma non li ha trasmessi viene sanzionato come colui che, dopo una memorizzazione infedele, ha inviato regolarmente il relativo dato. Ugualmente, la sanzione è unica per chi ha omesso sia la memorizzazione che la trasmissione (circolare 3/E/2020).

Moratoria sanzioni per il secondo semestre 2019
I commercianti al minuto e assimilati (tranne quelli esonerati dal decreto ministeriale 10 maggio 2019) con un volume d’affari nel 2018 superiore a 400.000 euro, erano obbligati, già nel secondo semestre 2019, a installare il «registratore telematico», rilasciare al cliente il nuovo «documento commerciale», memorizzare elettronicamente i corrispettivi giornalieri e trasmettere i relativi dati alle Entrate. Se hanno omesso solo quest’ultimo adempimento e non quello della memorizzazione, possono ancora regolarizzare questa violazione, senza che siano dovute le sanzioni amministrative dell’articolo 2, comma 6, Dlgs 127/2015, tramite l’esecuzione dell’adempimento omesso, cioè inviando i dati all’Agenzia entro il prossimo 30 aprile 2020 (cioè la scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2019), in quanto si applica il principio di tutela dell’affidamento e della buona fede dell’articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in tema di errori del contribuente (risoluzione 6/E/2020).

Se, invece, questi soggetti, nel secondo semestre 2019, hanno omesso sia la memorizzazione che la trasmissione, continuando ad emettere gli scontrini fiscali (con memorizzazione giornaliera nei vecchi registratori di cassa non telematici) ovvero le ricevute fiscali, con la loro registrazione obbligatoria nel registro dei corrispettivi, potevano evitare le sanzioni previste, trasmettendo i dati relativi ai corrispettivi giornalieri all’Agenza entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (articolo 2, comma 6-ter, decreto legislativo 127/2015). La prima scadenza, che ha riguardato gli obbligati ai corrispettivi telematici del mese di luglio 2019, è stata il 2 settembre 2019 (il 31 agosto 2019 è un sabato).

Moratoria sanzioni per il primo semestre 2020
Questa moratoria delle sanzioni è ancora possibile, per i corrispettivi relativi al primo semestre 2020, per i contribuenti obbligati ad emettere i «documenti commerciali» con i «registratori telematici» dal primo gennaio 2020, cioè per i commercianti al minuto e assimilati con un volume d’affari nel 2018 non superiore a 400.000 euro (articolo 2, comma 6-ter, decreto legislativo 127/2015). Per questi soggetti, quindi, la prima scadenza è lunedì 2 marzo 2020 (il 29 febbraio 2020 è un sabato), per i corrispettivi del mese di gennaio 2020.

Nello stabilire la scadenza dell’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione non è stata fatta alcuna distinzione tra i contribuenti mensili o quelli trimestrali (come invece indicato erroneamente da una parte della dottrina).

Questa moratoria delle sanzioni è possibile anche per chi ha continuato a emettere i vecchi scontrini o le ricevute fiscali, nonostante fosse obbligato alla memorizzazione e all’invio dei dati tramite i nuovi «registratori telematici». In particolare, infatti, per i soggetti interessati a questa moratoria delle sanzioni, è possibile alternativamente:

continuare a utilizzare, fino alla messa in uso del registratore telematico, i vecchi scontrini (con memorizzazione giornaliera nei vecchi registratori di cassa non telematici) ovvero le ricevute fiscali, con la loro registrazione obbligatoria nel registro dei corrispettivi;

mettere in servizio il registratore telematico (con il rilascio del nuovo «documento commerciale»), senza procedere all’invio dei dati entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione (circolare 29 giugno 2019, n. 15/E).

Modalità di invio
Qualunque sia la modalità scelta nel periodo della moratoria delle sanzioni, però, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione devono comunque essere inviati i dati dei corrispettivi (direttamente o tramite intermediario abilitato), utilizzando i servizi online messi a disposizione gratuitamente dall’agenzia delle Entrate nel portale «Fatture e corrispettivi» e descritti nel provvedimento 4 luglio 2019, n. 236086 (upload di un file con i dati dei corrispettivi o inserimento manuale via web).

L’alternativa della fattura
Non sussiste l’obbligo della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, invece, se l’operazione viene documentata tramite l’emissione entro 12 giorni della fattura immediata elettronica (o cartacea per i minimi e i forfettari), con rilascio di copia al cliente ovvero differita (entro il 15 del mese successivo), sempre che le operazioni siano identificate da idonea documentazione, come, ad esempio, un Ddt (circolare 3/E/2020).

Fatture immediate sostitutive dei corrispettivi
Se la fattura immediata elettronica (o cartacea, per i minimi e i forfettari) ha la funzione di sostituire la «certificazione dei corrispettivi», cioè se sostituisce il rilascio obbligatorio, quando previsto, del «documento commerciale» (ovvero dello scontrino o della ricevuta fiscale fino a fine giugno 2020) ovvero della fattura fiscale pre-numerata (per i minimi e i forfettari), non è necessario che venga emessa e rilasciata al cliente «contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione» (come previsto dalle circolari 97/E/1997, paragrafo 4.3, 18/E/2014 per le fatture cartacee), in quanto deve essere emessa entro il dodicesimo giorno successivo all’effettuazione dell'operazione ai fini Iva, in formato elettronico (tramite l’invio allo Sdi) o analogico ove ancora normativamente ammesso, come nel caso dei soggetti minimi o forfettari (risposta delle Entrate a Telefisco 2020).

Ai fini dei controlli dell’amministrazione finanziaria fuori dagli esercizi commerciali, però, è consigliabile che il commerciante rilasci al cliente che esce dal negozio (anche in una logica di tutela commerciale) una copia cartacea della fattura immediata che verrà emessa entro 12 giorni (si veda Il Sole 24 Ore del 31 gennaio 2020 e anche la circolare 3/E/2020, paragrafo 1.2 che sembra imporre ancora il «rilascio di copia al cliente»).

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