Imposte

Rinvio della deduzione ad ampio raggio per le quote di avviamento

Per le Entrate lo slittamento degli ammortamenti si applica anche a chi non ha iscritto le Dta in bilancio

di Francesco Leone

In sede di stima delle imposte per il bilancio in fase di chiusura, molte imprese si chiedono quale sia la reale portata della norma introdotta dal comma 1079 della legge 145/2018 (come integrata dal comma 714 della legge 160/2019).

La norma introduttiva rinviava la possibilità di dedurre le quote di ammortamento del valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali e non ancora dedotte fino al periodo d’imposta 2017, cioè le reversal degli ammortamenti civilistici non dedotti per effetto del disallineamento tra la percentuale di ammortamento civilistico e quello fiscale di cui all’articolo 103 del Tuir.

In sostanza, si disponeva l’indeducibilità di tali reversal per il 2018 e la rimodulazione (con conseguente allungamento dei tempi) delle percentuali di deduzione delle stesse a partire dal 2019. Il citato comma 714 della legge di Bilancio successiva ha poi disposto l’indeducibilità di tali reversal anche per il 2019, rinviando la deducibilità della quota del 2019 e allungandone ulteriormente i tempi di deduzione.

L’interpretazione più accreditata della disposizione risultava essere – sia dalla lettura della noma sia dai chiarimenti (in realtà, abbastanza concisi) forniti dall’agenzia delle Entrate (circolare n. 8/E del 2019, par. 2.4) – che le limitazioni trovassero applicazione solo per i soggetti a cui il Dl 225/2010 (convertito con modificazioni dalla legge n. 10/2011) aveva la facoltà di convertire le Dta relative all’ammortamento dell’avviamento e delle altre attività immateriali in credito d’imposta.

Tale facoltà, si ricorda, era concessa ai soggetti che, oltre ad aver iscritto in bilancio Dta per tali fattispecie, si trovavano in una posizione di perdita civilistica o di perdita fiscale o con un valore della produzione netta ai fini Irap negativo.

A dire il vero, era anche sorto il dubbio se la disposizione dovesse applicarsi solo a coloro che avevano effettivamente fruito della facoltà della conversione (per le quote residue di reversal non convertite) ovvero a tutti coloro che erano nelle condizioni di fruire della conversione.

Ammesso che la disposizione si dovesse applicare anche a tali ultimi soggetti, non era chiara la ratio della disposizione. In particolare, da un lato, essa non trovava applicazione generalizzata per tutti i contribuenti a prescindere dalla disciplina della conversione (operando, cioè, come un “congelamento” dell’articolo 103 del Tuir, a prescindere dalla Dta che restano in fatto contabile e civilistico) e, dall’altro lato, anche ove si intendesse limitarne l’ambito applicativo, non si comprendeva perché non fosse stata limitata ai contribuenti che avevano fruito della conversione (operando, cioè, come “un correttivo” al beneficio ottenuto da scontare con un allungamento dei tempi di deduzione delle quote non convertite e/o non convertibili).

Così come, si aggiunge, non si comprendeva il motivo di colpire solo chi avesse iscritto DTA rispetto a chi non le avesse iscritte (ipotesi probabile soprattutto con riferimento ai soggetti in perdita).

L’interpello dell’agenzia delle Entrate
In questa situazione di incertezza si innesta l’interpello dell’agenzia delle Entrate n: 956-1860/2019 (che anche se non pubblicato è ormai noto ai più) con il quale viene “riscritta” l’interpretazione sopra citata.

In particolare, con riferimento al contribuente che ha presentato l’interpello, l’agenzia delle Entrate ha concluso per l’applicazione del comma 1079. E questo anche se il contribuente, pur presentando Dta iscritte su quote di ammortamento civilistiche sugli ammortamenti non dedotte (per effetto delle limitazioni di cui all’articolo 103 del Tuir) non aveva fruito della conversione delle Dta per carenza dei presupposti richiesti dalla normativa di riferimento.

In sostanza, generalizzando, a parere dell’agenzia delle Entrate, tutte le reversal non ancora dedotte fiscalmente al 31 dicembre 2017 soggiacciono alle disposizioni limitative introdotte dal comma 1079 a prescindere dalla circostanza che il contribuente abbia convertito le Dta in credito d’imposta, oppure non le abbia convertite pur avendone diritto o, ancora, non fosse minimamente nelle condizioni di trasformare le Dta (in quanto non in perdita civilistica, perdita fiscale o valore produzione Irap negativa).

Inoltre, l’Agenzia segnala anche come sia irrilevante la circostanza che siano o meno state iscritte in bilancio le Dta corrispondenti alle quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, in quanto rileverebbe unicamente l’aspetto fiscale (e cioè il diritto alla deduzione fiscale delle reversal).

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