Adempimenti

Antiriciclaggio e comunicazioni Dac 6: coesistenza difficile

Attesa la circolare del Fisco sulla sovrapposizione degli obblighi antiriciclaggio e di avviso delle operazioni transfrontaliere sospette

di Valerio Vallefuoco

L’attesa circolare interpretativa delle Entrate dovrà dipanare più dubbi interpretativi derivanti dalla coesistenza e dal coordinamento degli obblighi antiriciclaggio con quelli di comunicazione fiscale delle operazioni transfrontaliere cosiddette sospette. Così come già anticipato dalla Guardia di finanza nella sua risposta a Telefisco 2021, la normativa di cui al Dlgs 100/20 attuativa della direttiva Dac 6 e la normativa antiriciclaggio si basano su presupposti informativi differenti destinati ad autorità diverse (Entrate e Unità di informazione finanziaria di Banca di Italia), con una compresenza dei quadri sanzionatori.

Sul tema sanzionatorio si pongono in evidenza due problematiche. La prima riguarda la retroattività della norma determinata dal fatto che il Dlgs 100/2020 prevede un obbligo di reportistica per fatti antecedenti la sua entrata in vigore. Ne consegue che, l’intermediario o il professionista si troverebbero a essere sanzionati per fatti antecedenti l’entrata in vigore della norma, potenzialmente violando, tra l’altro, il principio di legalità sancito dall’articolo 7 della Cedu e dell’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali della Ue.

La seconda, pone una problematica di sovrapposizione dei comportamenti in merito alle sanzioni del Dlgs 100/20. Trattandosi di sanzioni afflittive che potrebbero avere carattere sostanzialmente penale, senza una norma di coordinamento, si potrebbero verificare dei casi di violazioni del ne bis in idem, e quindi, anche in questo caso, di violazione dell’articolo 7 della Cedu e dell’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali della Ue.

Sulla necessità del rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della Carta europea dei diritti richiamata dal Trattato della Ue anche in ambito sanzionatorio amministrativo bisogna rammentare che la nostra corte costituzionale ha sancito che tale principio sia pacifico non solo per le sanzioni penali ma per quelle amministrative sostanzialmente punitive (ordinanza 117/19) proprio alla luce dell’articolo 24 della costituzione (diritto di difesa) dell’articolo 6 Cedu e degli articoli 48 e 49 della Carta europea dei diritti.

I principi di questa pronuncia sono stati richiamati da ultimo anche dalla Corte di giustizia Ue nella sentenza 2 febbraio 2021, (C-489/19 D.B/Consob) secondo cui le norme sugli abusi di mercato vanno lette alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Ue e quindi devono essere interpretate nel senso che essi consentono agli Stati membri di non sanzionare una persona fisica, la quale, nell’ambito di un’indagine svolta nei suoi confronti dall’autorità competente a titolo di detta direttiva o di detto regolamento, si rifiuti di fornire a tale autorità risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative aventi carattere penale o la sua responsabilità penale. Sarebbe quindi auspicabile un’interpretazione dell’Agenzia che partendo dal principio di specialità cerchi di ridurre drasticamente le ipotesi di sovrapposizione e contrasto.

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