Controlli e liti

Polizze in Paesi black list omesse in RW: sanzioni con raddoppio dei termini

In linea con la Cassazione, la Ctr Lombardia 2284/3/2020 applica il raddoppio a periodi pre-Dl 78/09

di Alessia Urbani Neri

Con la sentenza 2284/3/2020 la Ctr Lombardia (presidente Rollero, relatore Chiametti) afferma che il termine per l’irrogazione della sanzione per omessa compilazione del quadro della dichiarazione dei redditi relativo agli investimenti di capitali nei Paesi a fiscalità privilegiata, è retroattivo. L’articolo 12 del Dl 78/2009, convertito con la legge 102/09, prevede che, in caso di omessa indicazione in dichiarazione di investimento e attività finanziaria detenute nei cosiddetti “paradisi fiscali”, ossia nei Paesi a fiscalità privilegiata, opera la presunzione legale relativa dell’evasione d’imposta di capitali esteri, fatta salva la prova contraria da parte del contribuente.

Secondo la Ctr, la disposizione ha natura sostanziale, nel senso che trova applicazione solo a decorrere dall’annualità 2009, data di entrata in vigore della norma. Al contrario, il raddoppio dei termini per l’accertamento dell’evasione d’imposta, così come per l’applicazione delle sanzioni per omessa dichiarazione (previsti dai successivi commi 2-bis e 2-ter dello stesso articolo 12 del Dl 78/09), ha natura procedimentale, operando anche per i periodi d’imposta antecedenti all’entrata in vigore della legge, i cui termini per l’accertamento sono ancora pendenti.

La commissione lombarda ha cioè aderito alla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui «hanno natura procedimentale… le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del medesimo articolo 12, che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza… per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l’omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all’estero, sicché esse si applicano anche per i periodi d’imposta precedenti alla loro entrata in vigore (il 1° luglio 2009)» (Cassazione, ordinanze 29632/19 e 30742/18). In particolare i giudici lombardi hanno affermato che, per i periodi d’imposta antecedenti al 2009, opera il raddoppio dei termini per l’irrogazione delle sanzioni per omessa dichiarazione di cui all’articolo 20 del Dlgs 472/97.

Nel caso in esame, infatti, la contribuente aveva omesso – per gli anni d’imposta 2007 e 2008 – di dichiarare la sottoscrizione di una polizza emessa da un istituto di credito, con sede nelle isole Bermuda (Paese black list). L’ufficio aveva irrogato le sanzioni per omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione (investimenti all’estero), notificando l’atto impositivo nel 2015, ossia oltre il termine quinquennale dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, applicandosi nel caso di specie il raddoppio dei termini, stante la natura procedimentale della norma.

In tal caso, infatti, non si tratterebbe di applicare una nuova sanzione per fatti previsti da una nuova disposizione di legge, bensì di estendere i termini per l’accertamento di una violazione tributaria, quale l’omessa compilazione del quadro relativo alla detenzione di capitali esteri, già prevista dal Dl 167/90 (articoli 4 e 5). Non vi sarebbe, dunque, alcun contrasto con il principio del favor rei non trattandosi di applicazione di un trattamento sanzionatorio più favorevole, bensì di applicazione di una normativa che regolamenta i termini entro cui l'amministrazione è tenuta ad accertare la violazione fiscale, già presente nel nostro ordinamento giuridico (nella specie dal 1990), la quale soggiace alla diversa regola del tempus regit actum, per cui opera la normativa vigente al momento in cui si accerta la violazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©