Adempimenti

Patent box, si evitano le sanzioni con l’illustrazione dei criteri di calcolo

La circolare 28/E interviene sul sistema richiesto per autodeterminare il reddito agevolato

di Luca Gaiani

L’esimente dalle sanzioni si estende alle rettifiche sul nexus ratio qualora nella documentazione per il patent box “fai-da-te” si illustrino facoltativamente gli elementi utilizzati per il calcolo del rapporto.

Con la circolare 28/E/2020, diffusa in via definitiva dopo la consultazione pubblica (si veda il Sole 24 Ore di ieri), l’agenzia delle Entrate entra nel dettaglio di ciò che deve contenere il sistema documentale richiesto per chi intende autodeterminare il reddito agevolato, senza passare per il ruling preventivo. La firma digitale con apposizione della marca temporale oltre il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno cui si riferisce l’autoliquidazione equivale ad assenza della stessa.

Le istruzioni dettate dalla circolare 28/E si soffermano, oltre che sui requisiti per avvalersi del regime di autoliquidazione del patent box (si veda sempre il Sole 24 Ore di ieri), sul contenuto dei cosiddetti oneri documentali (provvedimento dell’Agenzia del 30 luglio 2019) necessari per avvalersi di tale regime e che consentono altresì di usufruire della esimente da sanzioni in caso di accertamento (“penalty protection”).

Con riferimento alle informazioni di carattere generale (sezione A del provvedimento citato), la circolare specifica che i dati sulle operazioni con imprese associate vanno limitati a quelli che riguardano operazioni che coinvolgono, anche indirettamente, i beni immateriali.

Viene inoltre precisato che la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di agevolabilità dei beni intangibili (punto 2.1., numero vii, della sezione A), costituendo parte integrante degli oneri documentali, deve essere soggetta alla apposizione della marca temporale. Al contrario, i documenti riguardanti lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo, che supportano le informazioni e i dati indicati nella relazione descrittiva delle attività in esame (punto 2.1, numero viii, della sezione A), non richiede l’apposizione della marca temporale.

Passando al contenuto della sezione B), la circolare precisa che le informazioni richieste relativamente alla formula del rapporto di nexus sono limitate alla indicazione della sola percentuale calcolata, senza la necessità di riportare i criteri di costruzione del rapporto e le modalità di tracciatura e rilevazione dei costi di ricerca e sviluppo.

Questi ultimi dati possono però essere riportati nella documentazione in via facoltativa. Laddove il contribuente si avvalga di quest’ultima facoltà, fornendo il supplemento informativo tale da consentire ai verificatori di riscontrare le modalità di calcolo del nexus ratio, anche una eventuale rettifica del rapporto sarà coperta dall’esimente sanzionatoria.

Una contestazione dell’Agenzia basata invece sul controllo dell’effettivo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo e sul loro collegamento con gli intangibili darà luogo a una rettifica che non sarà coperta dalla penalty protection.

Con riguardo ai requisiti formali di validità della documentazione, la circolare afferma che la tardiva apposizione della marcatura temporale (rispetto al termine di presentazione della dichiarazione riferita all’esercizio per il quale cui si avvale della agevolazione) equivale alla mancata apposizione della stessa.

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