Controlli e liti

Inviti al contraddittorio dal 3 ottobre: accertamento da notificare entro il 30 aprile 2021

Niente differimento «lungo» previsto dal Dl Rilancio se la comparizione è fissata entro gli ultimi 90 giorni dell’anno

di Emanuele Mugnaini

Gli inviti al contraddittorio con data di comparizione fissata a partire dal 3 ottobre scorso escludono la proroga della notifica per gli accertamenti riferiti ai periodi d’imposta 2015 e - in caso di omessa dichiarazione - 2014.

Si arriva a questa conclusione incrociando le varie disposizioni intervenute:

1) l’articolo 157 comma 1 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio) ha disposto, per gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, liquidazione, recupero dei crediti di imposta e di rettifica e liquidazione, in scadenza tra l’8 marzo scorso ed il 31 dicembre 2020 il differimento del termine di notificazione al 31 dicembre 2021, ferma restando l’emissione degli stessi, che rimane vincolata agli ordinari termini decadenziali (si veda l’articolo su Nt+ Fisco);

2) l’articolo 5-ter del Dlgs 218/97 ha disposto l’obbligo di invito al contraddittorio preventivo per gli avvisi di accertamento emessi a partite dal 1° luglio 2020;

3) l’articolo 5 comma 3-bis del medesimo decreto legislativo 218 prevede che, se tra la data di comparizione e quella di decadenza del Fisco dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrono meno di 90 giorni, il termine decadenziale è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, di 120 giorni, andando così a ricadere nell’anno successivo.

Quest’ultima proroga, a conti fatti, riguarderà tutti gli accertamenti oggetto di invito al contraddittorio nei quali la data di comparizione risulti compresa tra il 3 ottobre scorso (che peraltro cade si sabato) ed il 31 dicembre di quest’anno. E farà sì che il termine, scadendo nel 2021, non possa beneficiare del differimento di cui punto 1).

L’esempio
Si consideri un contribuente che abbia ricevuto un invito al contraddittorio relativo all’anno d’imposta 2015 con data di comparizione fissata per il 25 novembre 2020. Poiché tra la data che precede e il termine di decadenza intercorrono meno di 90 giorni, scatterà in automatico la proroga all’anno successivo, a prescindere dall’effettiva partecipazione del contribuente al contraddittorio.

In questi casi, però, l’atto di accertamento, venendo emesso nel 2021, non soggiacerà alla scissione tra momento di emissione e momento di notifica introdotta dall’articolo 157, e pertanto dovrà, necessariamente, essere emesso e notificato, a pena di decadenza, entro il 30 aprile 2021. Negli stessi termini si è espressa la circolare 25/E dello scorso 20 agosto 2020.

Più tempo per integrativa e ravvedimento
Altra questione di non secondaria importanza sulla quale si stanno interrogando i consulenti è se, alle proroghe di cui sopra, si accompagni anche, e per il medesimo lasso di tempo, l’estensione della possibilità di presentare la dichiarazione integrativa. Relativamente a quest’ultima infatti l’articolo 2, comma 8, del Dpr 322/98 consente l’integrazione entro il termine decadenziale previsto dall’articolo 43 del Dpr 600/73, il quale, a sua volta, fa esplicito riferimento alla notificazione dell’atto e non alla sua semplice emissione.

Dato che sia l’articolo 157 del Dl Rilancio (in via eccezionale) sia l’articolo 5, comma 3-bis, del Dlgs 218/97 (in via ordinaria e ricorrendone i presupposti) prevedono il differimento della notificazione, è da ritenere che sia possibile procedere alla rettifica dei dichiarativi nei maggiori termini ivi previsti, purché ciò avvenga prima della notifica dell’atto impositivo.

Lo stesso dicasi per il ravvedimento operoso che incontra generalmente il limite costituto dall’emissione dell’atto di accertamento.

Sulle due questioni che precedono - integrativa e ravvedimento - sarebbe tuttavia auspicabile una conferma da parte dell’amministrazione finanziaria.

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