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Split payment e crisi di liquidità: la contromisura (parziale) del rimborso

Come limitare i danni dalle imprese della proroga al giugno 2023 della scissione pagamenti

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di Michele Brusaterra

Lo split payment è prorogato fino al 30 giugno 2023, con i fornitori, però, che rischiano di continuare a rimanere in difficoltà finanziarie, soprattutto alla luce del Covid-19.
L’annuncio che la Commissione europea ha confermato la proroga biennale del meccanismo della “scissione dei pagamenti” attraverso il documento “COM (2020) 242 final”, non è per la verità una cosa positiva sul fronte delle imprese.

Nato per contrastare la cosiddetta evasione da riscossione - che vede, sostanzialmente, il debitore d’imposta non versare l’Iva dovuta, con grave danno per l’Erario - lo split payment (disciplinato dall’articolo 17-ter del Dpr 633 del 1972) prevede che sia il cliente a versare l’imposta direttamente all’Erario pagando al fornitore solo l’imponibile.

Se tale meccanismo, da una parte, tutela l’Erario, dall’altra mette in difficoltà finanziaria il fornitore che non può recuperare, incassandola, l’imposta che risulta aver pagato ai propri fornitori (Iva a credito). C’è il rischio, come spesso accade per chi effettua molte operazioni in split payment, che lo stesso fornitore vada cronicamente a credito d’imposta.

Gli strumenti a disposizione di tale ultimo soggetto, per recuperare in modo relativamente veloce l’imposta, sono due:
1) il rimborso Iva trimestrale e/o annuale;
2) oppure, l’utilizzo del credito Iva in compensazione “orizzontale”, ossia con altri tributi e contributi attraverso il modello di pagamento F24.

Il rimborso Iva
Strumento privilegiato per quei soggetti che non risultano avere grandi compensazioni da fare o per chi ha un credito Iva importante, è bene far innanzitutto presente che dal 1° gennaio 2018, a seguito dell’intervento del Dl 50 del 2017 e del Dm del 22 dicembre 2017, esso avverrà più rapidamente, venendo effettuato direttamente sul conto corrente del contribuente senza passare per le tesorerie provinciali.

Non solo: i soggetti che applicano la scissione dei pagamenti possono usufruire, sempre per il rimborso, di un canale prioritario. Ricordando che mentre la soglia di credito compensabile liberamente, ossia senza visto di conformità, è di 5mila euro, e che per i rimborsi Iva la soglia libera da garanzie è di euro 30mila, il comma 10, dell’articolo 38-bis del Dpr 633, stabilisce che «con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all’attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al presente articolo sono eseguiti in via prioritaria».

La priorità
Con riferimento a questa ultima tipologia di rimborso, che attribuisce, appunto, priorità nella restituzione dell’Iva rispetto agli altri soggetti richiedenti privi di questo requisito, con Dm del 23 gennaio 2015, sono stati inseriti, tra i soggetti che possono usufruire della priorità, anche coloro che applicano il meccanismo della scissione dei pagamenti.

Per l’individuazione del credito Iva da “split payment” viene stabilito, sempre dal Dm richiamato, che il credito è erogato in via prioritaria per un ammontare non superiore all’ammontare complessivo dell’imposta applicata alle operazioni a cui si applica la scissione dei pagamenti, «effettuate nel periodo in cui si è avuta l’eccedenza d’imposta detraibile oggetto della richiesta di rimborso».