Finanza

Fondo perduto, allargata la platea di attività beneficiarie

Il decreto Ristori-bis inserisce nell’Allegato 1 ulteriori 20 codici Ateco

di Andrea Dili

Il decreto Ristori bis aggiorna in modo significativo il quadro degli strumenti di compensazione economica varati soltanto pochi giorni fa dal Governo. All’aggravarsi dell’emergenza sanitaria e al corrispondente aggiornamento delle misure di contenimento declinate dal Dpcm del 3 novembre seguono nuove misure in favore degli operatori economici interessati dalle ulteriori restrizioni.

Non fa eccezione il contributo a fondo perduto, sul quale si registrano, rispetto al precedente decreto, alcune importanti novità, dettate proprio dall’esigenza di parametrare l’entità del ristoro economico all'ampiezza delle nuove disposizioni restrittive.

Tant’è che, di fatto, il nuovo fondo perduto viene congegnato corrispondentemente ai diversi scenari e livelli di rischio contemplati dal suddetto Dpcm (cosiddette zone gialle, arancioni e rosse).

In tale contesto la prima novità riguarda l’allargamento del novero delle attività che potranno beneficiare del contributo su tutto il territorio nazionale: l’allegato 1 del nuovo decreto, infatti, viene arricchito di ulteriori 20 codici Ateco e dei relativi coefficienti settoriali da utilizzare per il calcolo dell’ammontare cui si ha diritto.

Il secondo intervento viene previsto a favore delle attività identificate dai codici Ateco 561030 (gelaterie e pasticcerie), 561041 (gelaterie e pasticcerie ambulanti), 563000 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 551000 (alberghi) – già ricomprese nell'allegato 1 – che potranno beneficiare di una maggiorazione di 50 punti percentuali sul coefficiente settoriale nel caso in cui abbiano il domicilio fiscale o la sede operativa nelle zone arancioni o rosse.

La terza innovazione afferisce all'individuazione di un ulteriore elenco di attività – contento nell’allegato 2 del decreto Ristori bis – che potranno accedere al fondo perduto esclusivamente a condizione che siano ubicate in una zona rossa.

Evidentemente, in questi ultimi due casi il diritto rispettivamente alla maggiorazione e alla percezione del contributo potrebbe maturare anche in un momento successivo a quello di pubblicazione del decreto, considerando che proprio il Dpcm del 3 novembre assegna al ministro della Salute il compito di individuare le aree che di volta in volta dovranno essere qualificate come zone arancioni o rosse.

Una quarta novità riguarda le attività che hanno sede operativa nei centri commerciali – chiusi nei giorni festivi e prefestivi con le modalità individuate dalla lettera ff) dell’articolo 1 del Dpcm del 3 novembre 2020 – e gli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande interessati dalle misure restrittive del Dpcm del 3 novembre: tali soggetti avranno diritto a percepire, nell'anno 2021, un fondo perduto quantificato nel 30% del contributo calcolato secondo i criteri del decreto Rilancio (ed eventualmente rivalutato applicando il relativo coefficiente settoriale nel caso in cui l’attività sia compresa tra quelle inserite nell’allegato 1 del decreto Ristori bis).

Infine, viene abrogata la norma che contemplava la possibilità di ampliare il novero delle attività eleggibili al contributo attraverso appositi decreti emanati dal ministro dello Sviluppo economico di concerto con il ministro dell’Economia, con la conseguente esclusione degli operatori facenti parte della medesima filiera di quelli danneggiati ma non ancora inseriti tra quelli meritevoli di ristoro.

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