Diritto

La lente dei sindaci sulle perdite delle società nel 2020

La check list delle verifiche in caso di bilanci in rosso (nonostante lo stop alla sospensione per le società di capitale) 

di Paola Bonsignore e Agnese Menghi

L’anno 2020 sarà caratterizzato per molte imprese dal conseguimento di perdite d’esercizio come diretta conseguenza dell’emergenza Covid-19. Il collegio sindacale è, quindi, chiamato a verificare l’entità della perdita, se superiore o meno ad un terzo del capitale sociale, eventualmente riducendolo sotto il minimo legale.
In tale controllo si dovrà tenere conto dell’articolo 6 del decreto Liquidità (Dl 23/2020), come sostituito dalla legge di Bilancio 2021, che prevede la non operatività per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 delle cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale, rimandando sostanzialmente le decisioni al quinto esercizio successivo.
È comunque fondamentale per i sindaci monitorare costantemente l’andamento societario e attivarsi tempestivamente senza attendere il quinquennio previsto qualora non ci siano prospettive di continuità aziendale, tenendo presente che la disposizione derogatoria è una facoltà e non un obbligo.
La norma della legge di Bilancio che ha modificato l’articolo 6 del decreto Liquidità introducendo la non operatività per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 delle cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale, nulla dice rispetto all’entrata in vigore degli indicatori della crisi d’impresa che, se non ci saranno ulteriori proroghe, scatterà il primo settembre 2021. Sindaci e revisori non sono quindi stati esonerati dalle segnalazioni previste dall’articolo 14 del Codice della crisi d’impresa. Vediamo, pertanto, quali attività compiere.
Verifiche e osservazioni iniziali

Innanzitutto, il collegio sindacale, così come previsto dagli articoli 2446 e 2482-bis del Codice civile, deve verificare che, in caso di diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’organo amministrativo provveda alla convocazione tempestiva dell’assemblea e alla redazione di una relazione sulla situazione completa della società (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa).
Secondo la norma di comportamento 10.2 del collegio di società non quotate (aggiornata al 12 gennaio 2021) su tale relazione il sindaco formula le proprie osservazioni, dovendo:
Ovalutare le cause delle perdite e se le stesse sono state correttamente individuate e illustrate dall’organo amministrativo;
Oesaminare i criteri di valutazione adottati, tenendo conto delle prospettive di continuità aziendale;
Odare atto dei fatti di rilievo avvenuti successivamente alla redazione della relazione e dell’evoluzione della gestione sociale.
Il rinvio dei provvedimenti

Nel caso in cui l’assemblea si avvalga della facoltà di rinviare l’adozione degli opportuni provvedimenti al bilancio successivo (articolo 2446 del Codice civile) o a quello del quinto esercizio successivo (articolo 6, Dl 23/2020), il collegio in sede di approvazione di tale bilancio deve:
Overificare la riduzione del capitale sociale nella misura esatta alle perdite accertate (non è ammissibile una riduzione parziale), se la perdita non risulta ridotta a meno di un terzo o se non sono stati adottati altri provvedimenti risolutivi, ricorrendo al tribunale in caso di inerzia degli amministratori;
Overificare che, in caso di diretta ricapitalizzazione della società (senza aver prima ridotto il capitale sociale), il patrimonio netto sia pari ad almeno i 2/3 del capitale risultante da detto aumento.
Sotto il limite legale
Nell’ipotesi in cui la riduzione di oltre un terzo comporta anche la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale, in base agli articoli 2447 e 2482-ter del Codice civile, la convocazione dell’assemblea deve avvenire senza indugio per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo (o la trasformazione della società).
In questa ipotesi, il sindaco oltre a verificare l’effettiva convocazione, deve redigere le proprie osservazioni e, nel caso in cui l’assemblea non adotti i provvedimenti necessari, presentare al Tribunale istanza per l’accertamento della causa di scioglimento della società.
Per effetto dell’articolo 6 del Dl 23/2020, come sostituito dalla legge di Bilancio 2021, la decisione di riduzione del capitale sociale può essere rinviata, con apposita delibera, all’approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.

La check list delle verifiche

Perdita inferiore a un terzo del capitale sociale
ONon sono previsti specifici adempimenti, ma il controllo dei sindaci sull'evoluzione della gestione della società deve essere più stringente

OVerificare le cause delle perdite

OVerificare la sussistenza dei presupposti della continuità aziendale

Perdita superiore a un terzo del capitale sociale
O
Convocazione senza indugio dell’assemblea da parte degli amministratori (in caso di inerzia, deve provvedere il sindaco)

O
Controllo della situazione patrimoniale (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa)

O
Valutazione delle cause delle perdite, della loro corretta individuazione e illustrazione da parte degli amministratori

O
Valutazione della continuità aziendale

O
Redazione delle proprie osservazioni esponendo i controlli eseguiti in un paragrafo preliminare

O
Deposito della relazione e delle osservazioni nella sede della società negli otto giorni che precedono l'assemblea

Se il capitale resta sopra il minimo legale
O
Riduzione del capitale nella misura esatta alle perdite se:
la perdita non risulta ridotta a meno di un terzo, o non sono stati adottati altri provvedimenti risolutivi, ricorrendo al tribunale in caso di inerzia degli amministratori. Se l’assemblea rinvia l'adozione dei provvedimenti al bilancio successivo o a quello del quinto esercizio successivo queste verifiche vanno effettuate in quella sede
O
Verificare, in caso di diretta ricapitalizzazione della società, che il patrimonio netto sia pari ad almeno i 2/3 del capitale risultante dall'aumento. Se l’assemblea rinvia l'adozione dei provvedimenti al bilancio successivo o a quello del quinto esercizio successivo queste verifiche vanno effettuate in quella sede

Se il capitale scende sotto del minimo legale
O
Delibera della riduzione del capitale e del contemporaneo aumento del medesimo (o la trasformazione della società). Per le perdite dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la decisione di riduzione del capitale sociale può essere rinviata, con apposita delibera, all’approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo

O
In caso di inerzia dell'assemblea, istanza al Tribunale per l'accertamento della causa di scioglimento della società

Capitale negativo e segnalazione all’ocri
O
Se la perdita 2020 porta il capitale sociale ad avere segno negativo si potrà, anche in questo caso, beneficiare del rinvio previsto dalla legge di Bilancio 2021 entro il quinquennio ma nel contempo (in assenza di proroghe) con l'entrata in vigore il 1° settembre 2021 del Codice della crisi e degli strumenti di allerta, si potrebbe innescare l’obbligo di segnalazione all’Ocri determinato dal patrimonio netto negativo

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