Imposte

L’Iva indetrabile entra nel bonus quotazione per le Pmi

La risposta a interpello 257/2020: rappresenta un costo accessorio agevolabile

di Alessandro Germani

Nell’ambito dei costi di consulenza per il bonus quotazione delle Pmi l’Iva indetraibile costituisce un costo accessorio agevolabile. È questo il chiarimento della risposta 257 del 7 agosto.

L’istante svolge attività esente in base all’articolo 10 numero 11 del Dpr 633/72. L’articolo 1, comma 89, della legge 205/17 e il successivo Dm 23 aprile 2018 riconoscono alle Pmi (definite ai sensi dalla raccomandazione 2003/361/Ce) che intraprendono una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali (Mtf) di uno Stato membro Ue o See un credito d’imposta, fino ad un importo massimo di 500mila euro, del 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020 (si veda Il Sole 24 Ore del 27 aprile 2018). Tra gli Mtf italiani autorizzati da Consob e gestiti da Borsa Italiana figura l’Aim.

L’individuazione dei costi di consulenza ammissibili è demandata all’articolo 4 comma 2 del Dm e al riguardo possono trovare applicazione i chiarimenti forniti con la circolare 44/E/09 in tema di agevolazione Tremonti-ter. Tale circolare aveva chiarito che l’Iva in acquisto totalmente indetraibile per via dell’articolo 19-bis 1 del Dpr 633/72 (indetraibilità oggettiva) o per via della dispensa da adempimenti ex articolo 36-bis del Dpr 633/72 costituisce una componente di costo rilevante, mentre non rileva per la determinazione del valore degli investimenti l’Iva parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti (articolo 19, comma 5).

Ciò in quanto non si tratterebbe di un costo specifico ma di una massa globale, che si qualifica come costo generale. Alla luce di ciò nel caso di specie in cui l’istante ha un pro-rata di detraibilità pari a zero, secondo l’Agenzia può rientrare tra i costi rilevanti ai fini del bonus quotazione anche l’Iva indetraibile assolta sui costi agevolabili. Via libera quindi ai casi di pro rata pari a zero e a quelli assimilabili di dispensa di attività per operazioni esenti.


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