Controlli e liti

Il terzo non può opporsi se il danno non è diretto

Azione negata alla società creditrice del contribuente condannato a pagare il Fisco: il rischio di depauperamento non basta

di Alessia Urbani Neri

L’opposizione di terzo (articolo 404 del Codice di procedura civile) è ammissibile solo se l’interessato viene leso in modo immediato e diretto dalla sentenza intervenuta tra altre parti, senza la sua partecipazione. Qualora, infatti, il pregiudizio derivante dall’esecuzione di una sentenza emessa “inter alios” sia di mero fatto, ovvero non comporti una lesione attuale, ma solo potenziale in un eventuale futuro giudizio, il terzo non è legittimato a proporre azione di opposizione.

Così la commissione tributaria regionale della Puglia (presidente Amedeo, relatore Casciaro) con decisione 1121/2/2020 ha dichiarato inammissibile l’opposizione di una società nei confronti di una sentenza favorevole all’Agenzia, intervenuta tra il Fisco e un’altra società, sua debitrice, ritenuta pregiudiziale del proprio diritto di credito (a causa della riduzione della garanzia patrimoniale della parte debitrice in virtù del credito d’imposta che ora doveva rendere all’Erario).

Il giudice, pertanto, in assenza di una prova specifica sull’effettivo e concreto pregiudizio che può derivare alla sfera giuridica del ricorrente per l’esecuzione del giudicato sfavorevole, ha considerato il danno di mero fatto, e quindi non meritevole di tutela giuridica, rigettando la domanda.

La giurisprudenza
Come è noto, la giurisprudenza di merito aveva inizialmente escluso l’applicazione dell’istituto dell’opposizione di terzo al processo tributario sulla base di quanto disposto dell’articolo 50 del Dlgs 546/92, che annovera tra i mezzi di impugnazione delle sentenze delle commissioni tributarie solo l’appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione, con esclusione pertanto sia dell’opposizione di terzo, che del regolamento di competenza. Più di recente, la giurisprudenza ha cominciato a riconoscere l’applicabilità del rimedio dell’opposizione di terzo di cui all’articolo 404 del Codice di procedura civile sulla base della norma “di chiusura” contenuta nell’articolo 1 del Dlgs 546/92, secondo cui nel processo tributario operano le norme processuali di diritto comune, laddove nulla sia disposto dal rito speciale tributario e purché siano con esso compatibili (si veda Ctp Roma 511/12/10). Ad oggi, pertanto, è comunemente ammesso dalla giurisprudenza il rimedio dell’opposizione di terzo.


L’interesse del terzo

La pronuncia in esame si segnala, in particolare, per l’individuazione dell’interesse del terzo sotteso al diritto all’opposizione. Deve, infatti, trattarsi di un soggetto che non ha partecipato al giudizio, né vi avrebbe potuto partecipare, intervenendo nello stesso, non avendone avuto conoscenza.

Inoltre il terzo deve aver subito dal giudicato un concreto danno alla sua sfera giuridica. La sentenza intervenuta inter alios deve aver prodotto concreti, attuali ed immediati effetti pregiudizievoli al terzo, che potevano essere evitati qualora questi avesse partecipato al giudizio, esponendo le ragioni di merito per contrastare la pretesa della parte ricorrente.In definitiva, anche in caso di un’opposizione di terzo, l’interesse ad agire va apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile alla parte interessata dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione, mentre non può consistere in un mero interesse astratto che non produce immediati effetti pratici.

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