Controlli e liti

Non impugnabile l’interpello probatorio

Per la Ctp Reggio Emilia l’interpello non è disapplicativo: il parere dell'Agenzia non vincola il contribuente

di Stefano Sereni

La risposta all’interpello probatorio non può essere impugnata, non essendo impositiva ma solo un parere dell’Agenzia. A chiarirlo è la sentenza 49/2/2021 della Ctp di Reggio Emilia (presidente e relatore Montanari).

La vicenda nasce dalla richiesta di interpello ex articolo 11, comma 1, lettera b), legge 212/2000, formulata da una capogruppo di imprese, in relazione alla sussistenza dei requisiti per l’opzione al consolidato mondiale ex articolo 130 del Tuir; in caso di risposta negativa, la contribuente chiedeva la disapplicazione della norma.

La direzione grandi contribuenti (con sede a Roma) delle Entrate riteneva non sussistenti gli elementi per accedere al regime richiesto, evidenziando che la norma non ha natura antielusiva e non è disapplicabile.

La società impugnava la risposta, con ricorso notificato alla Dp di Reggio Emilia, alla direzione centrale grandi contribuenti e alla direzione regionale. Gli eccepivano in primis l’incompetenza territoriale del giudice adito in favore della Ctp di Roma e, poi, l’inammissibilità del ricorso.

La Ctp ha confermato la propria competenza in quanto la contribuente aveva sede a Reggio Emilia e gli uffici resistenti erano comunque un’articolazione del Fisco. Perciò le attribuzioni sul rapporto controverso spettavano alla Dp di Reggio Emilia, mentre le direzioni centrale e regionale erano legittimate passive in quanto destinatarie del ricorso, che è stato dichiarato però inammissibile.

La società, infatti, aveva formulato un’istanza per ottenere un parere in ordine all’interpretazione di una norma. La risposta non vincola in alcun modo il contribuente, che rimane libero di non conformarsi. In sintesi, l’interpello non si poteva qualificare come “disapplicativo”. Vista la natura consultiva della richiesta, è possibile impugnare solo l’eventuale atto impositivo successivamente emesso.

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