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La rata da adesione saltata a marzo va versata entro la scadenza della rata successiva

Per i Comuni della zona rossa tempi più dilatati

di Rosanna Acierno

La domanda


Un contribuente con sede in provincia di Brescia, a seguito di adesione ad un accertamento, ha chiesto la rateazione dell’imposta accertata. Il pagamento della quinta rata scadeva il 31 marzo 2020, che non è stata pagata per effetto dei differimenti stabiliti con i decreti del Presidente del consiglio dei ministri, a seguito del Covid - 19. Entro quale data va effettuato il pagamento della rata scaduta il 31 marzo 2020 e non pagata?
S.M. – Brescia


Con esclusivo riguardo ai soggetti che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni della Regione Lombardia individuati nell’allegato 1) al decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, quali Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini, anche le rate da accertamento con adesione scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 possono essere effettuate in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020, come stabilito dall’articolo 62, commi 4 e 5, del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27.
Per tutti gli altri soggetti che non avevano il domicilio o la sede legale o operativa nei predetti Comuni, è necessario procedere al pagamento della rata scaduta al 31 marzo 2020 entro e non oltre il termine stabilito per il pagamento della rata successiva o, se si tratta della ultima rata, entro il termine del trimestre successivo, al fine di scongiurare la decadenza del beneficio della rateazione e la conseguente iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione del 45% applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
Il predetto pagamento della rata non pagata entro il termine della rata successiva o entro la fine del trimestre successivo potrà avvenire anche attraverso il ravvedimento operoso, con il pagamento della sanzione per il tardivo versamento (pari al 30% dell’imposta dovuta) in misura ridotta e degli interessi legali. Nel caso in cui il pagamento della rata entro il termine di quella successiva venisse effettuato senza ravvedimento, sebbene non si decadrà dal beneficio della dilazione, l’Ufficio procederà con l’iscrizione a ruolo della sanzione del 30% e degli interessi per il tardivo versamento. Occorre infatti precisare che l’articolo 68 del decreto - legge 18/2020 (cosiddetto “Decreto Cura Italia) stabilisce che i versamenti che scadono dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 sono prorogati al 30 giugno 2020 se derivanti, peraltro, dagli avvisi di accertamento esecutivi, dagli avvisi di addebito Inps e da cartelle di pagamento. Tuttavia, il predetto articolo 68 non prevede espressamente che le rate da accertamento con adesione (così come quelle da mediazione o conciliazione giudiziale) in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 possono essere rinviate al 30 giugno 2020. Sul punto, la stessa agenzia delle Entrate, con la circolare n. 6/E del 23 marzo 2020, ha precisato che i termini di versamento delle rate da adesione non sono, in alcun caso, soggetti ad alcuna proroga al 30 giugno 2020.

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