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Bonus aree svantaggiate salvo anche con «C/Ial» irregolare

Secondo la Ctr Puglia 299/22/2020 lo scarto telematico non rileva se si dimostra l’incremento occupazionale

di Marco Nessi e Roberto Torelli

Il credito d’imposta per incrementi occupazionali in aree svantaggiate previsto dall’articolo 2, commi da 539 a 547, della legge n. 244/2007 non può essere ritenuto inesistente nel caso in cui la comunicazione C/Ial attestante il mantenimento del livello occupazionale sia stata scartata telematicamente, ma sia stato comunque dimostrato l’effettivo incremento occupazionale e il mantenimento dello stesso per tutto il periodo interessato dall’agevolazione. Questo principio è stato affermato dalla Ctr Puglia con la sentenza 299/22/2020 (presidente Giardino, relatore Schilardi).

L’articolo 2, commi da 539 a 547, della legge 244/2007 ha riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010 un credito d’imposta utilizzabile in compensazione per i datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 01/01/2008 e il 31/12/2008 avevano incrementato il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in determinate aree svantaggiate del Paese e mantenuto il relativo livello occupazionale per l’intero periodo agevolato. Con il Dm del 12 marzo 2008 il ministero dell’Economia e delle Finanze ha disciplinato le modalità di attuazione del credito d’imposta, prevedendo a carico del contribuente, in caso di accoglimento dell’istanza e di riconoscimento del credito d’imposta, la necessità di inviare un'istanza in via telematica per la richiesta del credito e di una comunicazione annuale per gli anni 2009, 2010 e 2011 attestante il mantenimento del requisito dell’incremento occupazionale.

Nel caso in esame l’agenzia delle Entrate ha notificato al contribuente un atto di recupero del credito d’imposta per le nuove assunzioni nelle aree svantaggiate utilizzato in compensazione negli anni 2010 e 2011. In particolare il credito è stato considerato inesistente in considerazione del fatto che la comunicazione C/Ial, attestante il mantenimento del livello occupazionale per l’anno 2010, prevista dall’articolo 6, comma 4, Dm del 12 marzo 2008 era stata scartata dal sistema informativo. Secondo l’ufficio impositore, lo scarto della comunicazione inviata dal contribuente sarebbe stata tale da determinare l’inesistenza del credito di imposta utilizzato e, di conseguenza, il recupero a tassazione dello stesso. Ciò anche in considerazione del fatto che, entro cinque giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il contribuente avrebbe dovuto ritrasmettere il modello per la correzione delle anomalie riscontrate.

L’atto di recupero notificato dall’agenzia delle Entrate è stato ritenuto illegittimo tanto dai giudici di primo grado quanto da quelli di appello. In particolare, la Ctr ha affermato che lo scarto della comunicazione può essere idoneo a evidenziare soltanto una presunta irregolarità formale commessa dal contribuente, ma non dimostra l’inesistenza del credito d'imposta e, quindi, non può essere idonea ad escludere l’esistenza del credito d’imposta. Nel caso specifico, poi, il contribuente aveva dimostrato sia di avere incrementato nel corso del 2008 il numero dei lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato sia che il numero di tali lavoratori era risultato superiore a quello iniziale per l’intero periodo interessato dall’agevolazione.