Adempimenti

Vendita impianti fotovoltaici, sì alla cessione d’azienda

L’impianto e gli altri beni devono essere trasferitiinsieme ai contratti. Corrispettivo escluso dall’Iva: si applica l’imposta di registro

di Vanni Fusconi e Giorgio Gavelli

La cessione di un impianto fotovoltaico costituisce cessione di beni o cessione di azienda? Il quesito è spesso materia di contenzioso tra contribuenti e agenzia delle Entrate e finisce non di rado sul tavolo delle Commissioni tributarie. Accade, infatti, con una certa frequenza che contratti di cessione di beni (a volte mobili, altre volte immobili, in alcuni casi addirittura immateriali) vengano riqualificati dall’agenzia delle Entrate alla stregua di cessioni di rami d’azienda, con conseguenze del tutto rilevanti. E ciò non tanto nell’imposizione diretta (sia i singoli beni che le aziende sono, infatti, potenzialmente produttivi di plusvalenza ai sensi dell’articolo 86 Tuir), quanto nell’imposizione indiretta.

Bene immobile strumentale
Nel caso in cui l’impianto fotovoltaico venga qualificato come bene immobile strumentale, ne consegue che:
O il corrispettivo della cessione è esente Iva, al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 10, comma 8-ter, Dpr n. 633/72 e fatta salva l’applicazione del reverse charge – laddove possibile – in caso di opzione del cedente per l’imponibilità a detto tributo;
O conseguentemente, il trasferimento è assoggettato ad imposta di registro in misura fissa, operando il principio di alternatività di cui all’articolo 40 del Dpr n. 131/1986;
O si renderanno dovute le imposte ipotecarie e catastali, rispettivamente nella misura del 3% e dell’1% sul valore dell’immobile ceduto.

Diversamente, nel caso in cui l’oggetto della cessione costituisca un ramo d’azienda si ha che:
O il corrispettivo è escluso dal campo di applicazione dell’Iva (articolo 2, comma 3, lettera b, Dpr n. 633/72);
O conseguentemente, si applica l’imposta di registro ai sensi dell’articolo 23 del Dpr n. 131/1986, con le aliquote specificatamente previste per i singoli beni trasferiti, ovvero l’aliquota più elevata se non sono stati pattuiti corrispettivi separati;
O risulteranno dovute le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa complessiva di 100 euro (articolo 10, comma 3, Dlgs 23/2011).

La prevalente giurisprudenza di merito (si veda la tabella) sembra per lo più orientata a non ravvisare come oggetto della cessione un ramo d’azienda. Tuttavia, a nostro avviso, queste pronunce non danno una risposta esauriente ed aggiornata al problema, per via di due elementi importanti:
O da un lato, infatti, spesso i trasferimenti analizzati sono parziali (non vengono ceduti i contratti oppure sono trasferiti solo questi e non l’impianto);
O dall’altro, non tengono conto della norma sui cosiddetti “imbullonati” (articolo 1, comma 21, legge n. 208/2015), che, anche secondo l’Agenzia (circolare 4/E/2017), comporta che l’impianto fotovoltaico è un bene complesso “a doppia natura”, parte immobiliare (il suolo o il fondo, i locali tecnici, le fondazioni, ecc.) e parte mobiliare (i pannelli, gli inverter, eccetera).

Peraltro, il corrispettivo della cessione è in genere legato non tanto ai beni, quanto al valore attuale degli introiti che il trasferimento consentirà in futuro grazie alla produzione dell’energia (avviamento).

Va ricordato che, a norma dell’articolo 2555 Codice civile, l’azienda è un «complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa». Per cui, risultano imprescindibili per configurare un’azienda tanto l’elemento oggettivo (il complesso di beni) quanto l’elemento finalistico (l’organizzazione). La Corte di cassazione ha più volte chiarito (ad esempio, pronunce 4319/1998 e 8417/1996) che, affinché un complesso di beni possa essere qualificato come ramo d’azienda, è necessario che tali beni costituiscano un insieme unitariamente organizzato in funzione dell’esercizio di un’attività, capace di produrre autonomamente beni o servizi.

La stessa amministrazione finanziaria ha affermato che è fondamentale che, una volta avvenuta la separazione dall’azienda alienante, tale complesso continui pur sempre a rappresentare un compendio di beni idoneo all’esercizio in maniera autonoma dell’impresa (risoluzione 98/E/2003). Ed è quello che accade all’impianto fotovoltaico, quando, assieme ai beni, sono trasferiti anche i contratti necessari alla produzione e cessione dell’energia prodotta. Questo ragionamento ci sembra possa restare valido anche in ambito agricolo, dove la destinazione del fondo all’attività agricola resta essenziale anche con la produzione di energia da fonte fotovoltaica (Corte costituzionale, sentenza n. 66/2015).

Requisiti della cessione
In conclusione, quindi, occorre valutare caso per caso, ma la cessione di azienda (o ramo) non può certamente essere esclusa laddove il contratto di cessione preveda il trasferimento dell’impianto e degli altri beni connessi, unitamente all’insieme di contratti e autorizzazioni necessarie per la produzione e la successiva vendita dell’energia elettrica, ottemperando in questo modo alla definizione civilistica di azienda.

LA GIURISPRUDENZA

1. Costituzione del diritto di superficie su immobili sui quali insiste un impianto fotovoltaico
Oggetto del contratto è uno strumento per la produzione di energia elettrica che, di per sé e nella sua unicità, non integra una struttura organizzativa.
Ctr Lombardia 14 febbraio 2019
n. 692/15/2019

2. Diritto di proprietà superficiaria su un impianto fotovoltaico e relativi locali tecnici
Non costituisce cessione di azienda il trasferimento del solo impianto senza il corredo die contratti che lo rendono produttivo.
Ctp Bologna 12 novembre 2018
n. 887/06/2018

3. Diritto di proprietà superfici aria su impianto fotovoltaico con relativi impianti ed accessori tecnici
Nell’oggetto del contratto difetta l’elemento dell’organizzazione, essenziale alla nozione di azienda. Inoltre
il cedente è produttore di impianti fotovoltaici.
Ctr Lombardia 19 aprile 2018 n. 1812/05/2018

4. Impianto fotovoltaico (tra imprese agricole)
La cessione di un singolo bene strumentale, per quanto complesso non può configurare cessione di azienda.
Ctp Forlì 9 ottobre 2017 n. 274/01/2017

5. Impianto fotovoltaico
Ciò che rileva è la qualifica dell'impianto e quanto necessario per il suo funzionamento; a tal fine occorre richiamare anche la circolare 36/E del 2013 della stessa agenzia delle Entrate.
Ctp Milano 28 luglio 2017 n. 5077/23/2017

6. Diritto di proprietà o superficie di terreni unitamente ai diritti necessari per la realizzazione di un impianto fotovoltaico
Non si tratta di cessione di azienda non essendo stati trasferiti i beni principali all’esercizio dell’attività (pannelli fotovoltaici e inverter).
Ctr Lazio 18 aprile 2016 n. 2152/29/2016

7. Beni e diritti per la realizzazione, lo sviluppo e l’esercizio dell’impianto fotovoltaico ma non i pannelli
I pannelli fotovoltaici nell’ambito di cui trattasi assumono rilevanza tale da alterare l’unità economica e funzionale del complesso aziendale, per cui la loro mancanza comporta che la cessione deve essere qualificata come cessione di beni.
Ctp Roma 10 dicembre 2015 n. 25960/20/2015

8. Diritto di proprietà su beni e diritti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ma non i pannelli
Se sono ceduti esclusivamente progetti autorizzati, diritti di proprietà intellettuale, nulla osta, permessi, domande e licenze ma non anche i pannelli fotovoltaici ed il diritto di superficie che, nel loro complesso, costituiscono asset inscindibilmente collegati tra loro per la produzione di un impianto fotovoltaico, non può aversi cessione di azienda.
Ctr Lazio 7 ottobre 2015 n. 5231/02/2015

9. Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico
L’alienazione di immobilizzazioni immateriali, un progetto con relativa Dia e documentazione varia non può configurare cessione d’azienda.
Ctr Basilicata 28 luglio 2015 n. 440/01/2015

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