Professione

Provvedimenti di sospensione dell’attività: la notifica tiene conto dello stop da Covid

La circolare 25/E/2020 chiarisce i termini di applicazione della decadenza anche per gli iscritti agli albi professionali

di Gabriele Ferlito

La sospensione dall’8 marzo scorso al 31 gennaio 2021 (disposta dall’articolo 151 del Dl 34/2020) si applica anche al termine per la notifica e l’esecuzione degli atti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività ovvero dell’attività medesima, nonché dei provvedimenti di sospensione dell’iscrizione ad albi o ordini professionali, previsti dall’articolo 12 del Dlgs 471/1997. Lo chiarisce l’agenzia delle Entrate con una risposta contenuta nella circolare 25/E/2020 (paragrafo 3.8.1).

I termini di sospensione
L’articolo 67, comma 1, del Dl 18/2020, ha sospeso dall’8 marzo al 31 maggio 2020 «i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori».

Tra i termini sospesi rientravano anche quelli previsti dal richiamato articolo 12 del Dlgs 471/1997, per la notifica e l’esecuzione dei provvedimenti ivi indicati a carico dei soggetti (imprese, commercianti e lavoratori autonomi) ai quali:

1) nel corso di un quinquennio, vengono contestate quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi (comma 2);

2) nel corso di 12 mesi, vengono contestate tre distinte violazioni dell’obbligo di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni di cui all’articolo 74, comma 1, lettera d), del Dpr 633/1972 (comma 2-sexies).

Il lockdown
Considerato che la gran parte delle attività imprenditoriali, commerciali e professionali hanno dovuto affrontare un significativo periodo di chiusura a seguito dei provvedimenti adottati per fronteggiare l’emergenza sanitaria, l’articolo 151, comma 1, del Dl 34/2020, ha ampliato tale regime di sospensione per la notifica e l’esecuzione dei provvedimenti dall’8 marzo 2020 fino al 31 gennaio 2021.

Viene tuttavia precisato (comma 2) che l’ampliamento della sospensione non si applica a coloro che commettono, dopo l’entrata in vigore dell’articolo 151 (19 maggio 2020), anche solo una delle distinte violazioni previste dall’articolo 12 ai fini dell’applicabilità dei provvedimenti di sospensione.

Il nuovo calcolo del termine
Ora con la circolare 25/E/2020 l’Agenzia chiarisce come va coordinato tale periodo di sospensione con il termine di decadenza per la notifica dei provvedimenti di cui all’articolo 12. In particolare – dopo aver rilevato che in base all’articolo 12, comma 2-bis, del Dlgs 471/1997 gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la quarta violazione – l’Agenzia precisa che il computo dei sei mesi deve avvenire escludendo il periodo di sospensione dall’8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021.

Per fare un esempio, se ad un contribuente è stata contestata la quarta violazione dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale in data 5 marzo 2020, il termine di decadenza per la notifica dei provvedimenti di cui all’articolo 12, con scadenza ordinaria il 5 settembre 2020 (sei mesi dall’ultima violazione), per effetto della sospensione riprende a decorrere da febbraio 2021 e viene pertanto a cadere il 5 luglio 2021.


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