Controlli e liti

Non si presume sempre venduto «in nero» il bene non in magazzino

Per la Ctp Bergamo denunce di furti e illeciti ad opera di clienti giustificano le discrasie nelle rimanenze

di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito

La presunzione di vendita in nero dei beni non risultanti in magazzino va disapplicata in presenza di circostanze oggettive indipendenti dalla volontà del contribuente. A dirlo è la Ctp Bergamo 72/2/2021 (presidente Fischetti, relatore Bersotti).

A seguito di una verifica fiscale condotta nei confronti di una società operante nel settore della vendita e riparazione di macchine agricole, viene riscontrata una differenza fra le rimanenze risultanti dalla contabilità sociale e quelle esistenti in magazzino. L’ufficio emette un avviso di accertamento, con il quale recupera a tassazione maggiori ricavi, presumendo la vendita in nero delle macchine, applicando la presunzione recata dall’articolo 1, comma 1, del Dpr 441/1997, secondo cui si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni.

La società impugna l’atto impositivo, precisando che la discrasia contestata trova adeguata giustificazione alla luce di specifiche circostanze oggettive e indipendenti dalla propria volontà. In particolare, la società fa presente di essere stata destinataria, nel corso degli anni, di comportamenti illeciti da parte di taluni clienti: alcune macchine agricole le erano state fraudolentemente sottratte e una fornitura di importo considerevole non era stata onorata dal committente. La società produce in giudizio copiosa documentazione (documenti attestanti le sottrazioni subite, denunce, provvedimenti di sequestro, sentenze di condanna dei responsabili) attestante che si era attivata in tutte le sedi opportune, sia civili che penali, a tutela della propria integrità patrimoniale. Anzi, proprio la convinzione di potere rientrare in possesso dei mezzi agricoli, ad esito dei vari giudizi instaurati, ha spinto la società a mantenerne ferma l’iscrizione in contabilità tra le rimanenze di magazzino.

La Ctp di Bergamo conferma la validità delle argomentazioni difensive: la documentazione prodotta dalla società è idonea a giustificare la disapplicazione della presunzione di cessione in nero. La società ha dimostrato di avere operato con correttezza e buona fede, avendo sempre fornito esaustive informazioni sulle perdite subìte a causa degli illeciti dei propri clienti, dandone notizia nella nota integrativa in calce ai bilanci di esercizio, redatti in tempi non sospetti. E ancora, i giudici evidenziano che le macchine agricole di cui si discute devono essere immatricolate nei pubblici registri, rendendo del tutto improbabile che tali mezzi possano essere venduti in nero.

Su queste basi, il collegio conclude per la infondatezza della pretesa fiscale e annulla l’avviso di accertamento.

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