Controlli e liti

Rendita catastale, rettifica in autotutela illegittima se non motivata e tardiva

Per la Ctr Calabria 2866/4/2020 il classamento deve essere argomentato e deve avvenire entro un termine congruo

di Antonio Iovine

La rettifica in autotutela del classamento catastale deve essere motivata e deve avvenire entro un congruo termine di tempo, e non dopo sette anni dalla presentazione del Docfa da parte del contribuente. La Ctr Calabria con sentenza 2866/4/2020 depositata il 2 novembre scorso (presidente Falabella, relatore Maione) respinge il ricorso in appello dell’agenzia delle Entrate contenente, come unico motivo, il difetto di motivazione verso la sentenza della Ctp di Cosenza 2200/9/2018 depositata il 18 aprile 2018.

La questione riguarda la dichiarazione catastale di una centrale termoelettrica, presentata nell’anno 2007 con la procedura Docfa e con una rendita proposta di 764.168 euro. Tale rendita era stata validata nello stesso anno dall’agenzia del Territorio. Solo nel 2013 l’agenzia delle Entrate notifica un avviso di accertamento, elevando la rendita a 1.791.998,30 euro. I giudici di appello riscontrano che la sentenza di primo grado è sufficientemente motivata e fondata nel riconoscere il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, dal momento che non risultava indicata la base imponibile della nuova rendita.

La pronuncia è supportata anche dall’indicazione di precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali di Cassazione.

L’atto con cui l’amministrazione disattende le indicazioni del contribuente circa il classamento di un fabbricato deve contenere un’adeguata ancorché sommaria motivazione che delimiti l’oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria (ordinanza 2709/14).

L’obbligo di motivazione è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi indicati dal contribuente non sono stati disattesi e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica; in caso contrario la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (sentenza 23237/2014).

Solo una motivazione effettiva garantisce il diritto di difesa del contribuente: gli consente di valutare, in modo consapevole, se impugnare l’atto in base agli articoli 2 e 19 del Dlgs 546/92 e impedisce all’amministrazione di addurre, in un eventuale successivo contenzioso, ragioni diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto (sentenza 17348/2014).

Deve essere rispettato il principio basilare secondo cui sia il contribuente, ai fini del suo diritto di difesa, sia il giudice, ai fini di giustizia, devono sempre poter verificare l’esattezza dell’operato dell’ufficio allo scopo di comprendere il fondamento della maggiore pretesa; un avviso di accertamento privo di motivazione rende illegittima la nuova imposizione (sentenza 14306/99). È irrilevante che il contribuente, nonostante la mancanza di motivazione, abbia comunque argomentato nel merito, ma solo dal punto di vista generale, senza un’appropriata e adeguata difesa di merito, cioè non ha avuto la possibilità di conoscere l’iter o meglio il calcolo di come si è giunti all’atto di classamento (sentenza 1697/1999).

Con la mancata conoscenza dei dati di base sui cui è determinata la nuova rendita catastale, viene a mancare la parte essenziale della motivazione che rende chiara e visibile la corretta formazione della volontà dell’ufficio (sentenza 2254/02). La motivazione dell’atto deve considerarsi “sostanza” dell’atto stesso e non può che essere contestuale e integrante ad esso (sentenza 5924/01).

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