Adempimenti

Teleassemblea: previsione normativa poco chiara

Riunione da remoto valida se prevista dal regolamento condominiale o se autorizzata dall’unanimità dei condomini

di Antonio Scarpa

La legge 126/2020 ha introdotto rilevanti novità in materia di condominio. Tra queste si segnalano due modifiche dell’articolo 66 disposizioni attuative Codice civile in tema di svolgimento delle assemblee «in modalità di videoconferenza». Mancando una espressa previsione di retroattività delle nuove norme, esse serviranno per giudicare sulla validità o sulla invalidità soltanto delle deliberazioni delle assemblee condominiali approvate a far data dal 14 ottobre 2020. L’intervento sul comma 3 dell’articolo 66, disponendo che l’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione «prevista in modalità di videoconferenza», non configura una norma di condotta precettiva primaria, che stabilisce ex se la validità dell’assemblea di condominio in videoconferenza, quanto una norma secondaria che disciplina unicamente gli effetti di quella condotta. È, piuttosto, il comma sesto appena aggiunto dalla legge 126/2020 all’articolo 66 che sembrerebbe dettare la nuova regola di validità dell’assemblea in videoconferenza. Fino all’approvazione delle norme in esame, alcuni interpreti affermavano che gli articoli 1136 Codice civile, 66 e 67 disposizioni attuative Codice civile non vietassero l’intervento in assemblea e l’espressione di voto dei condomini mediante mezzi di telecomunicazione, ritenendo perciò non «contrarie alla legge», ai sensi dell’articolo 1137, comma 2, Codice civile, le deliberazioni dell’assemblea alle quali avessero partecipato condomini collegati da remoto, e per le stesse ragioni valide le clausole del regolamento di condominio che prevedessero l’intervento all’assemblea in videconferenza. Non mancavano, tuttavia, coloro che arrivavano a conclusioni del tutto contrapposte.

Tale contrasto interpretativo risulta purtroppo destinato addirittura ad acuirsi dopo l’introduzione del comma 6 dell’articolo 66 disposizioni attuative. Dalla prima parte della norma, che riconosce come il regolamento di condominio possa espressamente consentire la partecipazione all’assemblea in modalità di videconferenza, si desume che tale modalità di intervento non contrasta con gli articoli 1136 Codice civile, 66 e 67 disposizioni attuative Codice civile, norme assolutamente inderogabili richiamate dall’articolo 1138, comma 4, Codice civile e dall’articolo 72 delle disposizioni attuative. La seconda parte della nuova norma stabilisce, invece, che, seppur l’assemblea in videconferenza non sia espressamente contemplata dal regolamento di condominio, essa può ammettersi per la singola riunione col «consenso di tutti i condomini», cioè di tutti i partecipanti al condominio.Non è dato comprendere, allora, a cosa tutti i condomini devono consentire previamente.

Se la delibera approvata dall’assemblea con la partecipazione di alcuni aventi diritto mediante strumenti di comunicazione è comunque valida, allora a nulla serve il previo consenso preventivo di tutti i condomini a ciò.

Se invece la delibera approvata dall’assemblea con la partecipazione di alcuni aventi diritto mediante strumenti di comunicazione è contraria alla legge, ed allora il previo consenso preventivo di tutti i condomini non scongiura affatto il rischio che tale viziata costituzione venga dedotta dagli stessi consenzienti come motivo di impugnazione ex articolo 1137 Codice civile, visto che il dissenso, che costituisce presupposto di legittimazione all’impugnativa, va comunque considerato con riguardo al contenuto oggettivo di merito della deliberazione e non rispetto alla regolarità del procedimento collegiale.

Il consenso unanime preventivo alla partecipazione all’assemblea in modalità di videoconferenza, stabilito dal comma 6 dell’articolo 66 disposizioni attuative non si atteggia, dunque, come nuovo requisito di validità di una delibera altrimenti invalida, né può valere come rinunzia anticipata a far valere mediante impugnazione un eventuale vizio di invalidità della futura delibera assembleare.

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