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Slitta al 16 giugno il Mud per i rifiuti prodotti nel 2020

di Paola Ficco

I rifiuti prodotti e gestiti nel corso del 2020 dovranno essere dichiarati entro il 16 giugno 2021 e non entro il 30 aprile 2021. L’adempimento dovrà essere soddisfatto usando il nuovo Mud (Modello unico di dichiarazione ambientale) oggetto del Dpcm 23 dicembre 2020 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 16 febbraio 2021, n. 39, che comprende anche la dichiarazione per la produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) nello stesso periodo.

Lo slittamento dal 30 aprile 2021 al 16 giugno 2021 è dovuto alla tardiva pubblicazione del decreto in Gazzetta, che ha fatto scattare il dispositivo dell’articolo 6, comma 2-bis, della legge 70/1994, secondo il quale se nell’anno successivo a quello di riferimento (cioè nel 2021 rispetto ai dati del 2020), intervengono «modifiche ed integrazioni» al Mud pubblicate entro il 1° marzo, il termine per la presentazione «è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione». È quello che è accaduto quest’anno.

Va presentato un Mud per ogni unità locale alla Camera di commercio competente per territorio. Il Mud si compone di sei comunicazioni: rifiuti; veicoli fuori uso; imballaggi (con due sezioni: Consorzi e Gestori Rifiuti di imballaggio); rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee); rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione; produttori di Aee. Per le prime quattro comunicazioni l’invio telematico del Mud deve essere effettuato esclusivamente tramite il portale www.mudtelematico.it. Per la comunicazione rifiuti urbani, sarà necessario accedere al sito www.mudcomuni.it; invece, per la comunicazione telematica del Mud relativo alle Aee, il produttore accede al sito www.registroaee.it per entrare nel sistema telematico di trasmissione. In base a espressa delega scritta da conservare presso le rispettive sedi, le associazioni di categoria e i consulenti possono inviare telematicamente il Mud per conto di associati e clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica. Sono esentate dal Mud le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile e gli esercenti attività che ricadono nell’ambito dei codici Ateco 96.02.01 (barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (istituti di bellezza) e 96.09.02 (tatuaggio e piercing). Si aggiungono i produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un’organizzazione di un ente o di un’impresa. Se i rifiuti pericolosi sono conferiti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione, la dichiarazione è effettuata dal gestore del servizio, limitatamente alla quantità conferita. I diritti di segreteria sono pari a 10 euro per l’invio telematico e a 15 euro per l’invio tramite Pec; i produttori di Aee sono esenti.

Solo i soggetti che producono, nella propria unità locale, non più di sette rifiuti per i quali devono presentare il Mud e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di tre trasportatori e tre destinatari, possono presentarlo tramite la “comunicazione rifiuti semplificata”. La comunicazione va inviata accedendo a https://mudsemplificato.ecocerved.it/ e non può essere presentata da produttori che conferiscono i rifiuti all’estero.

Se il Mud è omesso, incompleto o inesatto scatta la sanzione amministrativa pecuniaria da 2mila a 10mila euro. Se l’invio avviene entro i 60 giorni successivi alla scadenza (quest’anno 16 giugno 2020) la sanzione si attesta in una forbice compresa tra 26 e 160 euro. Il superamento del termine equivale a omissione. Per i veicoli fuori uso si va da 3mila a 18mila e in caso di omessa presentazione l’autorizzazione è sospesa per un periodo da 2 a 6 mesi.

Articolo tratto dal Sole 24 Ore del 24 febbraio