Imposte

Esente Iva la tele-assistenza infermieristica svolta attraverso piattaforme digitali

A precisarlo è la risposta a interpello 215. Mentre la risposta a interpello 218 conferma che l’Iva agevolata dei beni Covid 19 si applica anche al noleggio dei dispositivi

di Francesco Capri e Francesco Manfredi

La tele-assistenza infermieristica, svolta attraverso piattaforme digitali, costituisce una prestazione sanitaria esente Iva, purché svolta da professionisti sanitari e non limitata a mera comunicazione di informazioni.

Con la risposta a interpello 215 del 26 marzo 2021, l’agenzia delle Entrate affronta il tema dei servizi sanitari a distanza (e-health): la società istante lamentava il diniego all’esenzione Iva, da parte della Dre cui si era rivolta, sulla scorta del fatto che mancasse, nell’attività prestata, l’elemento di diagnosi e cura.

L'Agenzia rivede il proprio orientamento, citando giurisprudenza della Corte di giustizia europea che ha ammesso l’esenzione prevista dall’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva Ue 2006/112, nel caso in cui le prestazioni sanitarie rese per telefono perseguano uno scopo terapeutico e siano svolte da soggetti che esercitano una professione medica o paramedica. Anche il ministro della Salute, in apposito parere tecnico, conferma la possibilità di assimilare le prestazioni infermieristiche a distanza alla teleconsulenza medico-sanitaria.

Coerentemente con l’orientamento comunitario, l’Ufficio afferma che, nel rispetto dei requisiti oggettivo (prestazione medica) e soggettivo (effettuata da professionisti sanitari), non è rilevante, per fruire dell’esenzione, né il luogo, né la modalità con la quale viene fornito il servizio che può essere pertanto erogato attraverso una piattaforma digitale di e-health con accesso multicanale (telefono, videochiamata. e-mail, sms, aree riservate della piattaforma).

Le Entrate tornano inoltre sull’Iva sui beni Covid (esenzione nel 2020 e 5% dal 2021) con la risposta a interpello 218 confermando che l’Iva agevolata dei beni Covid 19 si applica, oltre alla vendita, anche al noleggio dei dispositivi (il caso riguardava ventilatori polmonari). L’Iva sui singoli canoni segue la data di effettuazione dell’operazione (data fattura o data pagamento) e non la data del contratto.

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