Imposte

Irap, niente saldo 2019 e acconto 2020 anche per gli enti non commerciali privati

Non rientrano espressamente nell’esclusione prevista dal Dl 34/2020 gli Enc pubblici

di Marco Magrini

Gli enti del terzo settore e gli altri enti non commerciali privati, comprese le associazioni sportive dilettantistiche, sono ammessi a godere della norma introdotta dal decreto rilancio, che esclude il versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 Irap, anche per la base imponibile relativa allo svolgimento dell’attività d’interesse generale o comunque non commerciale. Non ci sono conferme esplicite al momento, ma l’impostazione dell’articolo 24 del Dl 34/2020 e la sua interpretazione logico-sistematica dovrebbe escludere incertezze.

Nello specifico la norma prevede che non è dovuto il versamento Irap:
del saldo relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, mentre resta dovuto e acquisito definitivamente, se eseguito, il versamento degli acconti di giugno e novembre per il medesimo periodo di imposta;
della prima rata di acconto relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, che quindi nel computo dell’imposta eventualmente dovuta per lo stesso periodo verrà escluso dal calcolo del versamento a saldo 2020.

I presupposti soggettivi...
L’accesso all’agevolazione è subordinato alla presenza di presupposti di carattere soggettivo e oggettivo. Dal punto di vista soggettivo i beneficiari sono individuati in ragione della modalità di formazione del valore della produzione netta e gli enti non commerciali privati, compresi gli enti del terzo settore, che determinano la base imponibile Irap in base all’articolo 10 del Dlgs 446/97 in conseguenza della soggettività passiva (articolo 3, comma 1, lettera e, del decreto Irap) vi sono compresi.

...e quelli oggettivi
Dal punto di vista oggettivo deve essere verificata l’ulteriore condizione del parametro limite dei ricavi: la norma richiede che i ricavi (articolo 85, comma 1, lettere a e b, del Dpr 917/86) cioè corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, siano non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta del saldo Irap. Questo parrebbe confermare che la parte della base imponibile Irap, relativa allo svolgimento dell’attività commerciale determinata sulla base della modalità prevista dal comma 2 dell’articolo 10 del Dlgs 446/97 (sezione II del quadro IE) possa rientrare nella disciplina dell’agevolazione se nei limiti.

Il parametro non appare invece immediatamente compatibile con la modalità di formazione della base imponibile dell’articolo 10, comma 1 (sezione I del quadro IE). Infatti per gli enti non commerciali privati che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività non commerciali la base imponibile è determinata in un importo pari alla sommatoria dell’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, dei compensi per cococo e per attività di lavoro autonomo non abituale e non si tiene conto del valore dei ricavi.

Non pare però coerente agli obiettivi della norma e neppure a ragioni di equità dichiarare l’inapplicabilità dell’agevolazione su queste basi, quindi la semplice assenza di ricavi commerciali o la presenza entro il limite dei 250 milioni di euro dovrebbe consentire di non versare saldo e acconto Irap a tutti enti non commerciali privati in relazione al valore della produzione netta comunque determinata.

Sono invece espressamente esclusi dall’agevolazione gli enti non commerciali pubblici (articolo 10-bis de Dlgs 446/97) che dovranno pagare regolarmente alle scadenze.

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