Controlli e liti

Bonus impatriati anche se il datore di lavoro è straniero

La sentenza 137/3/2021 della Ctp Firenze: la localizzazione del committente non è rilevante per l’agevolazione per il rientro dei cervelli

Lo svolgimento dell’attività di docenza o ricerca in Italia, da parte del lavoratore impatriato, è un requisito sufficiente per fruire dell’agevolazione fiscale per il rientro dei cervelli (articolo 44 del Dl 78/2010). Non è rilevante, infatti, che la stessa sia prestata in favore di un datore di lavoro o committente estero. Dunque, la localizzazione (in Italia o all’estero) dell’ente con cui l’impatriato ha instaurato il rapporto di lavoro esula dal perimetro dei presupposti agevolativi tracciato dalla norma di riferimento. È il principio espresso dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze (presidente e relatore Angelo Antonio Pezzuti) nella sentenza 137/3/2021, depositata il 17 marzo.

La contestazione

La vicenda, da cui trae origine la pronuncia, prende le mosse dall’emissione di un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2014. L’agenzia delle Entrate ha disconosciuto l’incentivo fiscale per l’attrazione del capitale umano introdotto dall’articolo 44 del Dl 78/2010, a causa della carenza del requisito oggettivo dell’attività di docenza o ricerca svolta in Italia. In particolare, per quanto si comprende dal testo della sentenza, la contestazione avanzata dall’Ufficio si fondava sulle caratteristiche dell’ente in favore del quale l’impatriato svolgeva l’attività di ricerca, ovverosia un committente estero sprovvisto di struttura organizzativa nel territorio dello Stato.

Ciò giustificava la contestazione, nella fattispecie concreta, del difetto di attività lavorativa svolta in Italia. Il contribuente impugnava l’atto impositivo davanti l’autorità giurisdizionale eccependo che il menzionato articolo 44 non subordinava la fruizione del regime agevolato all’esistenza di una struttura operativa in Italia del proprio datore di lavoro. Resisteva l’Ufficio, sostenendo la legittimità del suo operato e chiedendo la reiezione del ricorso.

La decisione

Il collegio ha accolto le doglianze del contribuente. La Ctp ha preliminarmente ricordato che l’articolo 44, comma 1, del Dl 78 del 2010 si rivolge ai docenti e ricercatori che, una volta rimpatriati, «vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato». Il collegio ha rilevato che la lettera della norma agevolativa non richiede lo svolgimento dell’attività di ricerca per un ente italiano o, comunque, in favore di esso. Su questo presupposto ha concluso che l’unica condizione positiva richiesta al ricercatore impatriato, per fruire dell’agevolazione, è lo svolgimento nel territorio dello Stato dell’attività di ricerca.

Pertanto, di per sé, la circostanza che l’attività lavorativa sia stata commissionata da persone all’estero, o sia comunque svolta in loro favore, esula dal perimetro disegnato dal legislatore tributario per l’accesso all’incentivo fiscale de quo. Su queste basi, la Ctp ha annullato l’avviso di accertamento, compensando le spese di lite in ragione della totale novità della questione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©