Imposte

Terreni agricoli, compendio unico prima della dichiarazione di successione

La risposta a interpello 396 chiarisce che nella dichiarazione si deve far riferimento al compendio per abattere le imposte dovute

di Elisabetta Smaniotto

L’istituzione di un «compendio unico generale» di terreni agricoli al fine di beneficiare di un conseguente abbattimento delle imposte dovute in sede di trasmissione ereditaria di tali terreni deve essere effettuata prima della presentazione della dichiarazione di successione. È quanto ritenuto dall’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 396 del 23 settembre 2020. Ciò, in quanto, quando si presenta la dichiarazione di successione, si deve far riferimento a un compendio già istituito.

L’agevolazione consiste (articolo 5-bis, comma 2, del Dlgs 228/2001 nell’applicazione delle disposizioni «di cui all’articolo 5-bis, commi 1 e 2, della legge 97/1994», vale a dire nella “esenzione” dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo (e da «ogni altro genere» di “imposta”: espressione in cui è senz’altro ricompresa anche l’imposta di successione e donazione, mentre è dubbio, stante il riferimento legislativo alle “imposte”, se l’esonero concerna anche le “tasse ipotecarie” di cui all’articolo 19, del Dlgs 346/1990).
La fattispecie agevolata è quella del «trasferimento a qualsiasi titolo» (e, quindi, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito; sia inter vivos che mortis causa) «di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale» (sia che si tratti di una persona fisica, sia che si tratti di una società) «per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento».

Per «compendio unico», si intende «l’estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l’erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai regolamenti (Ce) 1257 e 1260/1999, e successive modificazioni» (articolo 5-bis, comma 1, del Dlgs 228/2001); sono, quindi, le Regioni (e le leggi regionali) a dover concretizzare il concetto di «compendio unico».
L’istituzione del compendio unico si effettua con una dichiarazione in tal senso formulata dall’acquirente nel contesto dell’atto di acquisto degli immobili in questione oppure da una dichiarazione in tal senso formulata da chi sia già proprietario degli immobili stessi (articolo 5-bis, commi 11-bis e 11-quater, del Dlgs 228/2001).

La destinazione a «compendio unico» comporta (articolo 5-bis, comma 4, del Dlgs 228/2001) che i «terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, sono considerati unità indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione» del compendio unico (e, non, quindi, dalla data dell’acquisto) «e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi». Tale «vincolo di indivisibilità deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai direttori degli uffici competenti. Sono nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del compendio unico».

Ancor più favorevole l’agevolazione per il compendio unico se esso concerne (articolo 5-bis, comma 1, della legge 97/1994) terreni montani. Tale norma sancisce infatti la “esenzione” da «imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere» (e, quindi, anche da imposta di successione e di donazione; mentre è dubbio, anche in questo caso, se la norma in commento, riferendosi alle “imposte”, esoneri anche dal pagamento delle “tasse ipotecarie”, di cui all’articolo 19, del Dlgs 347/1990) per «il trasferimento a qualsiasi titolo» e, quindi, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito. sia inter vivos che mortis causa, «nei territori delle comunità montane» «di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento».

Ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 1, legge 97/1994, i «terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati», costituiti in compendio unico montano ed entro i limiti della superficie minima indivisibile stabilita (ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 6, legge 97/1994) dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono «considerati unità indivisibili per quindici anni dal momento dell’acquisto» e, quindi, non dalla costituzione del compendio unico «e per questi anni non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi» (la norma non prescrive - come accade, invece, nel caso del compendio unico “generale” - la nullità per l’infrazione di questo divieto e, quindi, è plausibile ritenere che la “sanzione” applicabile sia “solo” quella della decadenza dal beneficio fiscale.

La violazione delle prescrizioni sopra illustrate (e, cioè, l’obbligo di coltivazione e l’obbligo di non frazionamento) è “sanzionata” con l’obbligo di versare, oltre «alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute» (articolo 5-bis, comma 1, legge 97/1994).

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