Finanza

Prodotti finanziari, obbligatorio il rating di sostenibilità

Emanate le linee guida per il reporting Esg su soggetti e prodotti. Vanno esplicitati gli impatti negativi a livello ambientale, sociale e di governance

di Enzo Rocca

Con l'obiettivo di migliorare il reporting Esg (Environmental, social and governance) nel settore dei servizi finanziari, il febbraio le Autorità di vigilanza europee (Eba, Eiopa ed Esma) hanno emanato la versione finale delle norme tecniche di regolamentazione (Rts) richieste dal Regolamento UE 2019/2088 (Sustainable finance disclosure regulation o Sfdr).

Le disposizioni di secondo livello dovrebbero entrare in vigore dal 1° gennaio 2022, dopo il recepimento da parte della Commissione europea previsto entro tre mesi dalla loro pubblicazione.

Le norme sono indirizzate ai partecipanti ai mercati, ossia a chi crea i prodotti o fornisce i servizi di gestione del risparmio, e ai consulenti finanziari, principalmente banche e imprese di assicurazioni.

Sono richiesti dettagliati contenuti e specifiche modalità di presentazione delle informazioni sulla sostenibilità sia a livello di entità che di prodotto. Ciò per consentire agli investitori finali di avere una maggiore consapevolezza sui principali impatti negativi delle proprie decisioni d'investimento e sulle caratteristiche Esg di un'ampia gamma di strumenti finanziari. Si tratta di un cambiamento epocale per l'industria degli investimenti socialmente responsabili la cui offerta è destinata ad aumentare, parallelamente ai rischi di greenwashing, ossia il cosiddetto ambientalismo di facciata.

Il 25 febbraio le Autorità di vigilanza europee, nel ricordare che l'applicazione dell'Sfdr prevista dal 10 marzo 2021, in termini di sostanza, non è subordinata all'adozione formale e all'entrata in vigore delle norme tecniche, hanno raccomandato di tenere in considerazione l'Rts come riferimento già a partire da tale data. Le Autorità hanno, inoltre, formulato specifiche linee guida sulla tempistica di applicazione dell'informativa, a livello di soggetto, degli effetti negativi per la sostenibilità delle decisioni di investimento e sulla rendicontazione periodica dei partecipanti al mercato sui prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali.

Informativa a livello di entità

Sul sito web dei partecipanti al mercato e dei consulenti finanziari dovranno essere rappresentati, sotto forma di dichiarazione, i principali impatti negativi che le decisioni di investimento hanno sui fattori di sostenibilità. Si fa riferimento, in particolare, al clima e all'ambiente, alle questioni sociali e ai dipendenti, al rispetto dei diritti umani, nonché alle tematiche di anticorruzione e anti-concussione.

I partecipanti ai mercati finanziari dovranno, inoltre, descrivere le politiche di identificazione e prioritizzazione dei principali impatti negativi, le azioni di mitigazione intraprese e pianificate e l'aderenza agli standard internazionali.

Ai consulenti finanziari, invece, è richiesto di divulgare come utilizzino le informazioni rese disponibili dai partecipanti ai mercati finanziari. Essi, inoltre, dovranno dichiarare se vendono e selezionano prodotti sulla base di specifici indicatori, segnalando gli eventuali criteri o soglie adoperati. Se questi soggetti non considerano gli impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, di tale circostanza dovrà essere data formale comunicazione, includendo le ragioni di tale scelta e se, in futuro, ritengono opportuno farlo.

Informativa a livello di prodotto

Le caratteristiche e gli obiettivi di sostenibilità dei prodotti finanziari devono essere incluse nell'informativa precontrattuale, nelle comunicazioni periodiche e sui siti web dei fornitori.

I partecipanti ai mercati finanziari dovranno, in particolare, pubblicare sul sito web le metodologie di misurazione, le fonti informative e i criteri di screening utilizzati. Essi dovranno chiarire, inoltre, come i prodotti finanziari qualificati come “sostenibili” non danneggino in modo significativo gli obiettivi ambientali e sociali, nel rispetto di una prassi di buona governance (Do no significant harm o Dnsh principle).

Si fa riferimento in particolare ad investimenti in attività economiche che contribuiscono a obiettivi ambientali, misurati, ad esempio, mediante indicatori di efficienza energetica, di impiego di energie rinnovabili o di emissioni di gas a effetto serra, ovvero a obiettivi sociali come la lotta contro le disuguaglianze, la promozione della coesione sociale, la crescita del capitale umano o lo sviluppo di comunità svantaggiate.

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