Adempimenti

Precari di turismo e terme, al via le domande per i 600 euro

La circolare 94 dell’Inps: non deve presentare domanda chi ha chiesto l’indennità per lavoratori stagionali ed è stato escluso er mancanza del requisito di stagionalità

di Matteo Prioschi

I lavoratori a tempo determinato dei settori turismo e terme rimasti senza impiego possono richiedere l’indennità di 600 euro mensili relativa a marzo, aprile e maggio. Inps ha implementato la procedura informatica necessaria e, con la circolare 94/2020, fornito le relative istruzioni.

L’indennità è stata introdotta con il decreto del ministero del Lavoro del 13 luglio per fornire un aiuto a quei lavoratori rimasti esclusi dalle misure introdotte con il decreto 18/2020 in quanto non inquadrati come stagionali, seppur impiegati a termine nel settore turistico e in quello termale.

Il contributo può quindi essere chiesto da chi ha lavorato in una delle attività individuate dai codici Ateco elencati nella circolare (tra questi alberghi, rifugi, campeggi, ristoranti, fast food, bar, stabilimenti balneari, gelaterie, tour operator e agenzie di viaggi), purché con i seguenti requisiti:
Oaver avuto uno o più contratti a tempo determinato nei settori indicati per complessivamente almeno trenta giorni tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
Oaver avuto nel 2018 uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale, nei settori indicati, per almeno 30 giorni;
Onon avere un lavoro dipendente o ricevere una pensione diretta al 14 luglio (data di entrata in vigore del decreto ministeriale).

Gli interessati devono presentare domanda all’Inps, che accoglierà quelle in regola con i requisiti in ordine cronologico, fino a esaurimento del budget disponibile, che è di 326,4 milioni di euro. Tuttavia non devono presentare domanda le persone che hanno già chiesto l’indennità per lavoratori stagionali di questi settori introdotta dall’articolo 29 del Dl 18/2020 e che ne sono stati esclusi per mancanza del requisito di stagionalità. Infatti le loro pratiche saranno riesaminate d’ufficio dall’Inps.

La domanda può essere fatta direttamente dai lavoratori o tramite i patronati, utilizzando il sito internet dell’istituto di previdenza a cui si accede, in via ordinaria, tramite Pin (ordinario o dispositivo) rilasciato dall’Inps stesso, oppure con Spid almeno di livello 2, carta di identità elettronica 3.0, carta nazionale dei servizi.

In via eccezionale, chi non ha queste credenziali può richiedere all’Inps il Pin e accedere al servizio usando la sola prima metà dello stesso, ricevuto tramite sms o email. Sempre usando metà Pin, si può fare domanda chiamando il call center dell’istituto di previdenza.

L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, ma non comporta contribuzione figurativa, è compatibile con l’assegno ordinario di invalidità e con Naspi e Dis-coll, nonché con la disoccupazione agricola. Inoltre può essere cumulata con borse di lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi a fini di studio e addestramento professionale, premi e compensi per attività sportiva dilettantistica e prestazioni di lavoro occasionale fino a 5mila euro all’anno.

È invece incompatibile con il reddito di emergenza, con quello di cittadinanza e con le altre indennità speciali introdotte in favore di diverse categorie di lavoratori a fronte dell’emergenza Covid-19, nonché con Cig e assegno.


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