Adempimenti

Reddito da lavoro la penale per inadempimento

L’interpello 578/E/2020 dell’Entrate sul verbale di conciliazione per la mancata stipula di un contratto

di Marco Strafile

Con la risposta all’interpello 578/2020 le Entrate affrontano il caso di emolumenti erogati a una persona fisica non residente a seguito di verbale di conciliazione per la mancata stipula di un contratto di lavoro.

Nella ricostruzione della fattispecie la società istante fa presente che dopo una riorganizzazione del gruppo, al ricorrere di determinate ipotesi si era impegnata nei confronti del contribuente - prima dirigente di un’altra impresa – ad assumerlo (o farlo assumere presso altra società del gruppo), riconoscendogli una Ral e un’anzianità convenzionale predeterminate o, in caso d’impossibilità ad adempiere a tale obbligazione, a riconoscere al medesimo una determinata somma «a titolo di penale per l’inadempimento di obbligo di facere», previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione. Essendosi realizzata quest’ultima ipotesi la società aveva erogato l’emolumento:

qualificandolo come reddito diverso (obblighi di fare, non fare o permettere ex articolo 67, comma 1, lettera l del Tuir), poiché l’importo non avrebbe tratto origine da una prestazione di lavoro;

applicando una ritenuta a titolo di imposta del 30% (articolo 25, comma 2 del Dpr n. 600/1973), essendo il percettore un soggetto fiscalmente non residente in Italia.

Di diverso avviso l’Amministrazione finanziaria che collega l’impegno assunto dalla società istante al pregresso rapporto di lavoro del soggetto con un’altra impresa del gruppo, che lo aveva licenziato per giustificato motivo oggettivo (licenziamento a sua volta impugnato dal dirigente).

Da tale collegamento l’Agenzia riconduce gli importi erogati nell’ambito del reddito di lavoro dipendente, considerando gli impegni assunti dalla società istante «nel contesto di una transazione relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro tra il Sig. X e una società, all’epoca della transazione, appartenente al Gruppo Alfa, anche in considerazione delle modalità di determinazione dell’importo prestabilito» parametrato a valori retributivi.

Ne consegue che gli emolumenti sono da tassare in via separata exarticolo 17, comma 1, lettera a) del Tuir e che essendo erogati da una società italiana, anche se percepiti da un soggetto fiscalmente non residente, si considerano prodotti nel nostro Stato e quindi ivi imponibili (articolo 23, comma 2 lettera a) del Tuir) applicando la ritenuta prevista dall’articolo 23, comma 2, lettera d) del Dpr n. 600/1973.

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