Professione

La Corte costituzionale promuove le Poer delle Agenzie fiscali

Le posizioni organizzative a elevatea responsabilità (Poer) delle agenzie superano il test di legittimità

di Marco Mobili e Giovanni Parente

Le posizioni organizzative a elevatea responsabilità (Poer) delle agenzie fiscale superano il test di costituzionalità. A anticiparlo è stato ieri un comunicato stampa della Consulta, che ha reso nota la decisione assunta in camera di consiglio, in attesa del deposito della sentenza nelle prossime settimane. Una decisione assunta dalla Corte dopo aver sperimentato per la prima volta l’audizione degli esperti (il 27 maggio sono stati ascoltati Elio Borgonovi e Vieri Ceriani).

Era stato il Tar Lazio a sollevare la questione di costituzionalità a seguito del ricorso presentato dal sindacato Dirpubblica già artefice del la “bocciatura” nel 2015 sempre ad opera della Consulta dei cosiddetti «reggenti», i funzionari delle agenzie fiscali a cui erano stati conferiti incarichi dirigenziali senza passare prima da un concorso. Proprio il comunicato di ieri afferma testualmente che «la Corte ha ritenuto che le posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità (Poer) non sono qualificabili come posizioni dirigenziali, a differenza di quelle oggetto della precedente sentenza n. 37 del 2015, che aveva dichiarato incostituzionale le disposizioni sul conferimento di incarichi dirigenziali mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato». Di conseguenza - sottolinea la nota - non è stato «violato il principio dell’accesso per concorso ai pubblici uffici».

Si chiude così una lunga querelle sorta dopo l’istituzione delle Poer ad opera della legge di Bilancio 2018 nel tentativo di ridefinire l’assetto organizzativo delle agenzie fiscali con la contestuale riduzione del numero delle posizioni dirigenziali. Le posizioni organizzative a elevata responsabilità si inquadravano come posizioni intermedie ma che devono sempre riportare e dipendere gerarchicamente dai dirigenti. E ora la Consulta ha riconosciuto la legittimità della sola selezione interna senza il concorso pubblico.

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