I temi di NT+Modulo 24

Principio di interpretazione n. 1/Iva

a cura del Comitato tecnico scientifico di Modulo 24 Iva

Principio di interpretazione n. 1/Iva:
La territorialità in riferimento agli eventi

Al fine di individuare la territorialità dell’Iva, occorre distinguere fra la “fornitura” di prestazioni relative a una manifestazione (o evento) e l’accesso a una manifestazione (o evento). Per la prima categoria di servizi occorre poi tenere separate le prestazioni rese nei rapporti B2B (in tal caso si applicano le regole generali di tassazione previste dall’articolo 7-ter del Dpr 633/1972 per i servizi generici) da quelle rese nei rapporti B2C, in cui vale il luogo di esecuzione materiale della prestazione ex articolo 7 quinquies, lett. a), Dpr 633/1972. Tale criterio di individuazione della territorialità dovrebbe continuare a operare laddove, tra le prestazioni accessorie all’organizzazione dell’evento, rientri un servizio relativo a un immobile quale, ad esempio, l’affitto della location in cui si terrà l’evento.

La prestazione principale continua a essere il servizio di organizzazione dell’attività culturale, artistica, etc., rispetto alla quale la locazione è finalisticamente marginale. Sarà la prima (e non la prestazione accessoria) a determinare la territorialità dell’intera operazione. Non va trascurata, in questo senso, la volontà contrattuale delle parti che, in generale, sono interessate alla realizzazione dell’evento nella sua complessità. Riguardo alla seconda categoria di servizi (accesso alla manifestazione/evento), l’imposta è sempre dovuta nel Paese della materiale esecuzione. Nel caso di eventi che si svolgono mediante partecipazione a distanza (online), non trova applicazione il disposto di cui all’articolo 7 quinquies nella misura in cui tale norma è riferita a un concetto di accesso fisico nel luogo ove si svolge l’evento.
La partecipazione attiva dell’artista, sportivo, docente etc. esula dal concetto di accesso, sicché per quest’ultima prestazione ritornano applicabili le regole di base sulla territorialità dell’imposta.

Il Comitato tecnico scientifico che ha redatto il principio:
Benedetto Santacroce (Direzione scientifica),
Michele Brusaterra, Luca De Stefani, Luca Lavazza, Marco Magrini, Paolo Parodi, Raffaele Rizzardi, Barbara Rossi, Massimo Sirri, Gian Paolo Tosoni, Riccardo Zavatta

LA VERSIONE INTEGRALE DEL PRINCIPIO