Adempimenti

Mercati regolamentati con perimetro esteso

Con la circolare 32/E l’agenzia delle Entrate ammette il legittimo affidamento sulle vecchie definizioni

di Alessandro Germani

Dopo una pubblica consultazione effettuata a cavallo dell'estate e fino allo scorso 14 settembre, è uscita ieri la circolare 32/E riguardante la nozione di mercato regolamentato in materia di imposte sui redditi. Le Entrate introducono anche i sistemi organizzati di negoziazione (Otf), ma l'equiparazione esistente fra mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione (Mtf) non si estende anche agli Otf caratterizzati dalla discrezionalità delle scelte del gestore. In ogni caso viene confermata l'applicazione del principio del legittimo affidamento.

La circolare nell'ambito della definizione dei mercati regolamentati rammenta che la direttiva Mifid 2 recepita nel nostro ordinamento nel 2018 ha introdotto gli Organized Trading Facility (Otf) ovvero una nuova categoria di sede di negoziazione in modo da assicurare che tutti gli scambi che avvengono con modalità organizzate siano condotti in sedi regolamentate, vigilate e pienamente trasparenti. Pertanto nella definizione di sede di negoziazione ex articolo 1 c. 5-octies) del Testo unico della finanza (Tuf) rientrano attualmente i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione (Mtf) e i sistemi organizzati di negoziazione (Otf).

Per quanto concerne i tratti caratteristici dei mercati regolamentati esteri e dei sistemi multilaterali le Entrate confermano l'impostazione della bozza di circolare messa in pubblica consultazione. Viene altresì confermata la assimilazione dei Mtf ai mercati regolamentati del Tuf. Il comun denominatore è la presenza di un regolamento che, ai fini delle imposte sui redditi, rileva in quanto esistono regole di formazione dei prezzi.

L'esistenza di prezzi ufficiali consente, ai fini fiscali, di equiparare l'Mtf al mercato regolamentato in quanto in ambedue le circostanze i prezzi delle partecipazioni quotate o negoziate viene stabilito in base a valori oggettivamente rilevabili. Ma questa equiparazione non può essere estesa anche agli Otf, che si caratterizzano per la discrezionalità delle scelte del gestore, cosa che non avviene invece negli Mtf caratterizzati da regole fisse.

A questo punto le Entrate introducono dei casi particolari, laddove l'equiparazione fra mercati regolamentati e Mtf non è prevista, come nel caso delle agevolazioni fiscali delle start up innovative che sono state poi estese alle Pmi innovative. Nel caso delle start up è la norma stessa che prevede che non siano quotate su un mercato regolamentato o su un Mtf. Quindi nel caso di una loro quotazione su uno di questi due segmenti verrebbe meno l'agevolazione fiscale. Per le Pmi, invece, l'articolo 4 del Dl 3/15 ne vincola il regime (anche societario) al fatto che le loro azioni non siano quotate in un mercato regolamentato. A differenza delle start up, quindi, le Pmi si considerano innovative anche se le loro azioni sono quotate in un Mtf, con la conseguenza che dette società possono fruire anche della disciplina fiscale di natura agevolativa.

È evidente che è questo un caso in cui l'equiparazione tra Mtf e mercati regolamentati non può operare. Pertanto la quotazione delle azioni di tali imprese in un sistema multilaterale di negoziazione non fa venir meno la qualificazione di Pmi innovative. Le Entrate riconoscono tuttavia che il contribuente può aver fatto legittimo affidamento nella definizione di mercati regolamentati contenuta nei precedenti documenti di prassi. E quindi, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 dello statuto del contribuente (legge 212/00) non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi.

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