Come fare perAdempimenti

Invitalia, gara di velocità per il rimborso dei Dpi

di Alessandro Sacrestano

  • Quando Dall’11 maggio 2020

  • Cosa scade La misura denominata «Impresa Sicura» rimborsa le spese per l’acquisto di Dpi legati all’emergenza da Covid-19

  • Per chi Tutte le imprese attive sul territorio nazionale e le imprese estere che hanno una sede in Italia. Sono esclusi i datori di lavoro diversi dalle imprese

  • Come adempiere Sul sito Invitalia, con un meccanismo in 3 fasi: 1) prenotazione del rimborso; 2) pubblicazione della lista delle aziende ammesse; 3) presentazione della domanda

1Caratteristiche dell’incentivo


Il prossimo 11 maggio parte la corsa al contributo «Impresa Sicura», il bando gestito da Invitalia per rimborsare integralmente – entro determinati limiti di spesa – i costi sostenuti dalle imprese per garantirsi la disponibilità di dispositivi di protezione individuale in questa difficile fase di gestione del rischio pandemico da coronavirus.
Il bonus in argomento è disciplinato dall’articolo 43, comma 1 del Dl 18/2020 (c.d. Cura Italia). Il contributo è finalizzato a sostenere «l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale». A tale scopo, il bando disciplina il rimborso delle sole spese già sostenute da parte delle imprese per tale finalità.
La misura del rimborso è stabilita dal bando a totale copertura della spesa. Tuttavia, l’erogazione è subordinata a quattro limiti predeterminati:
1) la dotazione finanziaria disponibile che, come detto, è fissata in 50 milioni di euro e che, quindi, una volta esaurita rischia di lasciare a secco alcune delle imprese istanti;
2) il tetto massimo di spesa per singolo dipendente dell’impresa richiedente, fissato dal bando in 500 euro. Insomma, un’impresa con 50 dipendenti non potrà richiedere più di venticinquemila euro di rimborso a fronte della spesa effettivamente sostenuta;
3) il tetto massimo di rimborso per singola impresa, che il bando stabilisce in 150mila euro. Pertanto, un’azienda con più di 300 dipendenti potrà ottenere il rimborso, ammesso che abbia effettivamente speso almeno cinquecento euro a dipendente, solo entro tale limite di forza lavoro impiegata;
4) l’importo minimo della richiesta di rimborso, che il bando fissa in almeno 500 euro.

2A chi è rivolto


Destinatarie della misura di aiuto sono tutte le imprese, a prescindere dalla dimensione, dalla forma giuridica adottata e dallo specifico settore di operatività, purché attive sul territorio nazionale. Rientrano tra i soggetti ammissibili le imprese estere che hanno una sede secondaria in Italia e, pertanto, sono iscritte al Registro delle imprese; tali imprese possono richiedere il rimborso per i costi sostenuti in riferimento alla predetta sede e ai relativi addetti cui sono destinati i Dpi.
Al momento della presentazione della domanda di rimborso, le imprese richiedenti dovranno dimostrare di:
a) essere regolarmente costituite e segnalate come attive nel Registro delle imprese;
b) avere sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non avendo in corso procedure di liquidazione volontaria e non essendo sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.
Nelle Faq presenti sul sito di Invitalia è stato chiarito che i liberi professionisti non rientrano nell’ambito dei soggetti ammessi a richiedere il rimborso stante i preciso riferimento alle imprese operato dal Legislatore. Parimenti esclusi sono i soggetti che risultano iscritti in Camera di commercio unicamente al Repertorio economico amministrativo - Rea (ad esempio, gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi), in quanto non classificabili come imprese.

3Spese rimborsabili


Si è già detto che l’ambito oggettivo di intervento della misura di aiuto è rappresentato dall’acquisto di dispositivi di protezione individuale.
Il bando, in ogni caso, circoscrive l’ambito temporale di sostenimento della spesa. Lo stesso, infatti, prevede che la spesa per l’acquisto agevolato deve essere stata sostenuta tra il 17 marzo 2020, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto Cura Italia, e la data di invio della domanda di rimborso. Per chiarire il concetto di «sostenimento», il bando aggiunge che al fine di quanto sopra rileva la data di emissione delle fatture oggetto di richiesta di rimborso. Non basta, comunque, la mera disponibilità del titolo di acquisto. A completamento della delimitazione oggettiva della spesa, infatti, Invitalia chiarisce che la richiesta di rimborso deve essere connessa a fatture pagate alla data dell’invio della domanda di rimborso, e che il pagamento sia stato effettuato attraverso conti correnti intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura. Tra questi, come precisato in una risposta ad una Faq, sono comprese anche carta di credito o paypal.
Allo scopo di chiarire il concetto di «dispositivo di protezione individuale», il bando pubblicato da Invitalia ha fornito una chiara ed esaustiva elencazione della tipologia di beni suscettibile di acquisto agevolato e come tale rimborsabile. Si tratta di:
mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
dispositivi per protezione oculare;
indumenti di protezione quali tute e/o camici;
calzari e/o sovrascarpe;
cuffie e/o copricapi;
dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.
Ovviamente, perché risulti agevolata, la spesa deve riguardare acquisti di beni le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. La precisazione dettata da Invitalia è apprezzabile considerato i continui scandali dovuti alla commercializzazione di beni e prodotti di dubbia affidabilità e sprovvisti delle necessarie autorizzazioni o certificazioni.
Agevolata è la sola spesa, al netto di imposte, tasse e Iva.
La spesa non deve essere stata oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo. Il riferimento è chiaramente all’incentivo di cui all’articolo 64, dello stesso Cura Italia così come ampliato e modificato dall’articolo 30 del Dl 23/2020 (c.d. decreto Liquidità). Le due norma, invero, dispongono – con una sorta di sovrapposizione oggettiva – la concessione di un credito di imposta pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e tute. Nello stesso ambito di intervento delle due citate norma, infatti, rientra anche l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza utili a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, come, ad esempio le barriere e pannelli protettivi, ma anche i detergenti per le mani e i disinfettanti.

4Modalità di presentazione della domanda di rimborso


Il bando gestito da Invitalia ha previsto un meccanismo pianificato di richiesta del rimborso che si articola in 3 distinte fasi.

Prima fase: dall’11 al 18 maggio
Dal lunedì al venerdì di tale arco temporale, fra le 9 e le 18, tutte le imprese interessate potranno prenotare il rimborso accedendo all’apposita piattaforma informatica raggiungibile nella pagina dedicata all’intervento «Impresa Sicura» della sezione dedicata del sito web di Invitalia.
Per espletare correttamente questo primo step, le imprese dovranno avere a portata di mano:
il proprio codice fiscale;
il codice fiscale del legale rappresentante, ovvero del titolare dell’impresa proponente o della persona giuridica in caso di impresa proponente amministrata da soggetti diversi dalle persone fisiche;
l’esatto importo per cui chiedere il rimborso;
l’esatto numero degli addetti cui è riferibile l’acquisto del Dpi, che deve essere inferiore o uguale al numero complessivo di addetti (lavoratori indipendenti e lavoratori dipendenti) occupati nell’azienda al momento della presentazione della domanda.
Alle prenotazioni sarà assegnato un codice identificativo in base all’orario di arrivo registrato dai sistemi informatici predisposti dall’Agenzia e che sarà visibile al termine della procedura di prenotazione.
La procedura controlla la correttezza del codice fiscale dell’impresa e del legale rappresentante/titolare della medesima e, se formalmente scorretti o differenti da quelli desumibili dal Registro imprese, scarta la domanda, che sarà ritenuta decaduta. Ogni impresa può presentare una sola prenotazione di rimborso e, qualora ne presentasse più di una, sarà considerata valida la prima trasmessa.

Seconda fase: entro il 21 maggio
Entro tre giorni dal termine finale per l’invio della prenotazione del rimborso, Invitalia rende noto l’elenco delle imprese che hanno prenotato il rimborso, in ordine cronologico di ricezione, e l’esito della prenotazione stessa e, cioè, se la domanda si è collocata in posizione utile per l’ammissibilità a presentare domanda di rimborso o meno.
La predetta classificazione sarà stilata sulla scorta del rapporto fra le risorse disponibili e le domande pervenute, organizzate su base cronologica. La graduatoria terrà conto di un importo delle risorse maggiorato del 20%, al fine di tenere conto di possibili eventuali variazioni successive.
Solo i soggetti la cui prenotazione è collocata in posizione utile sono ammessi alla compilazione della domanda di rimborso, secondo i termini e le modalità di cui alla fase successiva.

Fase 3: dalle ore 10 del 26 maggio alle ore 17 dell’11 giugno
La domanda potrà essere presentata attraverso una diversa procedura informatica che sarà attivata sul sito web dell’Agenzia.
Alla domanda di rimborso deve essere allegata la documentazione comprovante la spesa e, quindi, le fatture e le relative attestazioni di pagamento. L’accesso alla procedura informatica è consentito al solo legale rappresentante/titolare dell’impresa richiedente identificato e autenticato tramite la Carta nazionale dei servizi. È altresì possibile conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda di rimborso. Per la gestione del procedimento connesso alla trasmissione della domanda di rimborso sarà necessario il possesso di una casella di posta elettronica certificata (Pec) attiva e registrata nel Registro delle imprese.
Una volta avuto accesso alla procedura informatica, dovrà generarsi il modulo di domanda in formato "pdf", contenente le informazioni e i dati forniti dal proponente, cui sarà apposta la firma digitale. Completato tale iter, si procederà al caricamento della domanda cui seguirà il rilascio di un’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, con indicazione della data e dell’ora di presentazione. Anche in questa fase, comunque, la procedura controlla la regolarità di tutti i dati del richiedente, scartando le domande che presentano incongruenze con i dati depositati al Registro Imprese.
Passati 10 giorni dal termine ultimo per la ricezione delle domande, Invitalia pubblicherà il provvedimento cumulativo di ammissione al rimborso in cui è incluso l’elenco delle domande di rimborso per cui sono necessari ulteriori approfondimenti istruttori, oltre quelle non finanziabili per insufficienza delle risorse finanziare.
Terminata tale fase, Invitalia procede all’erogazione del rimborso sul conto corrente indicato dall’impresa nella domanda presentata. Successivamente, su base campionaria, saranno eseguiti controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate in sede di richiesta di rimborso, la rispondenza delle fatture e il regolare pagamento delle stesse secondo quanto previsto dal bando, nonché il rispetto degli obblighi specifici connessi all’ammissione e all’erogazione del rimborso.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Indice