Professione

Società tra professionisti finanziabili con garanzia Sace

Il documento del Consiglio nazionale e della Fondazione nazionale dei commercialisti esplora gli aspetti civilistici e fiscali delle Stp

L’epidemia Covid e i connessi provvedimenti governativi a sostegno, in primis della salute e poi delle finanze degli italiani, ha comportato un aumento dell’interesse verso le società tra professionisti (Stp) poiché, unitamente alle associazioni professionali, hanno anch’esse avuto la possibilità di accedere alla garanzia concessa dalla Sace per la erogazione di finanziamenti. Per tale ragione Consiglio nazionale (Cn) e Fondazione nazionale dei commercialisti (Fnc) hanno divulgato un documento estremamente completo che tratta gli aspetti civilistici, fiscali e previdenziali di tale veicolo, attraverso cui effettuare l’attività professionale. Vengono esaminati, tra l’altro, aspetti tipici quali:

• la forma societaria;

• la sede;

• la figura dei soci;

• la responsabilità.

Il quadro generale

La Stp può essere esercitata attraverso qualunque tipo di società di persone e di capitali. Resta controversa l’utilizzabilità della Srls.La sede della società è il driver per la scelta dell’ordine territoriale in cui iscrivere la società e la presenza di un unico socio iscritto in un altro ordine non modifica tale assunto. I soci possono essere sia professionisti iscritti ad ordini o collegi, sia soggetti non professionisti a condizione che a questi ultimi vengano affidate prestazioni tecniche ovvero siano semplici portatori di capitali. Non è invece consentita la partecipazione del trust. Responsabile contrattualmente nei confronti della clientela per l’inadempimento del socio professionista potrebbe essere la Stp, a meno che «con apposita clausola statutaria (si preveda) una differente ripartizione delle responsabilità (…) anche in capo al socio professionista che ha eseguito l’incarico».

Il Fisco

Per quanto invece riguarda la fiscalità si analizza il trattamento fiscale delle somme percepite dai soci e i principi generali per la determinazione del reddito. Numerose sono le criticità conseguenti al fatto che né la norma istitutiva, né il relativo regolamento attuativo, definiscono la natura del reddito prodotto dalle Stp e il conseguente trattamento delle somme percepite dai soci. In assenza di un definito orientamento del legislatore, permangono le incertezze principalmente dovute alla difficoltà di coordinamento tra la natura commerciale della forma societaria e la natura professionale dell’attività svolta. Cn e Fnc, passano in rassegna le diverse tipologie di reddito conseguibile dalla Stp , costituite in forma semplice, di società di persone, di capitali e cooperative. Mentre per le società costituite in forma semplice la natura del reddito è di lavoro autonomo, per le società di persone commerciali si configura il reddito d’impresa con tassazione per trasparenza in capo ai soci. E infine, per le Stp costituite in forma di società di capitali (e cooperative con più di tre soci), si configura un reddito di impresa.

Le operazioni straordinarie

Il documento dedica inoltre un apposito paragrafo alle operazioni straordinarie che possono coinvolgere le Stp, e nello specifico alla trasformazione dello studio associato in Stp, alla cessione e al conferimento dello studio stesso. Quest’ultima operazione è consentita laddove emerga il concetto della cd. azienda professionale che è facilmente riscontrabile negli studi di grandi dimensioni.Il documento chiude trattando gli aspetti previdenziali soffermandosi sulla duplicazione del contributo integrativo dei soci che emettono fatture alla Stp per prestazioni fatturate da quest’ultima. Verranno assunti provvedimenti dalle casse per eliminare la distorsione.Il documento è consultabile sul sito del Cn e Fnc.

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