Professione

Cassa commercialisti: vanno trasferiti all’Inps i contributi non conteggiabili per incompatibilità

Una sentenza del tribunale di Milano ritiene applicabile anche alle Casse l’articolo 116 della legge 388/2000

di Federica Micardi

Il trasferimento all’Inps gestione separata dei contributi “erroneamente” versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti può avvenire anche in assenza di una convenzione (che attualmente manca) tra i due enti.
A sostenerlo il tribunale di Milano, sezione lavoro in una sentenza del 4 novembre scorso.

A rivolgersi al tribunale è stato, nel 2019 un dottore commercialista che, convinto di aver maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione (iscritto all’Inps gestione principale dal 1971 al 1988 e alla Cnpadc dal 1993) ha chiesto a Cassa dottori di fare i relativi conteggi; la Cassa ha però rilevato di non poter conteggiare alcune annualità per incompatibilità, avendo il soggetto svolto dal 1997 al 2003 e negli anni 2008 e 2009 l’attività di presidente del Cda e di socio di Srl, ruoli incompatibili con l’iscrizione all’ente previdenziale in presenza di poteri gestori.
Una situazione non rarissima tra i dottori commercialisti, che ignorando le incompatibilità previste dallo Statuto proseguono i versamenti contributivi alla Cassa e non si iscrivono alla gestione separata Inps. Per porre rimedio a queste situazioni Cassa dottori commercialisti ha consegnato all’Inps, da oltre un anno, la bozza di una convezione (in base a quanto previsto dalla circolare Inps 45/2018) per consentire il trasferimento alla gestione separata dell’ente di previdenza statale delle annualità contributive versate erroneamente alla Cassa dagli iscritti in situazione di incompatibilità. Ora, secondo il presidente della Cnpadc Walter Anedda «la sentenza del Tribunale di Milano, rappresenta un importante precedente che potrebbe rendere superata la convenzione richiesta, ma di fatto bloccata da Inps, autorizzando la Cassa a trasferire direttamente alla gestione separata dell'Inps i contributi degli 'iscritti cui siano stati annullati gli anni per incompatibilità, preservando così l'anzianità contributiva pregressa».

Nel ricorso presentato dal dottore commercialista si chiede di trasferire la contribuzione dalla Cassa all'Inps gestione separata in base all'articolo 116, comma 20 della legge 388/2000. Secondo l’Inps, però, l’articolo 116 della legge 388 non si applica a Cassa dottori perché non è un ente previdenziale pubblico, posizione che non ha convinto il tribunale meneghino, che richiamando la sentenza 6680/2002 della Cassazione ricorda che la natura di ente pubblico o privato è irrilevante, ciò che conta ai fini dell’applicabilità delle norme pubblicistiche è la natura dell'attività esercitata, che in questo caso riguarda l'assicurazione obbligatoria. Secondo il giudice milanese l’articolo 116 è applicabile alla Cnpadc e non richiede, quale condizione necessaria, che esista una convenzione tra i due enti. Il tribunale sentenzia quindi che Cassa dottori è obbligata a versare i contributi dal 1997 al 2003 e dal 2008 al 2009 alla gestione separata dell'Inps.

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