Imposte

Indennità mensa non fruita per Covid detassata fino a 5,29 euro al giorno

La presa di posizione delle Entrate per i lavoratori presenti in azienda: resta il nodo dello smart working

di Gianpaolo Sbaraglia e Gabriele Sepio

Non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente le indennità per il servizio mensa non fruite nel periodo di lockdown purché nel limite giornaliero di 5,29 euro. Questo è quanto emerge dalla risposta pubblicata mercoledì 2 settembre dall’agenzia delle Entrate (301/2020) in merito a un quesito presentato da un ente pubblico e riguardante il corretto trattamento fiscale delle indennità per la somministrazione del vitto ricevute dai dipendenti. Le somme erano state assegnate ai lavoratori presenti presso la sede tramite card elettroniche che, tuttavia, non sono state utilizzate a causa della chiusura degli esercizi commerciali convenzionati a seguito del lockdown. Più nello specifico, la tesi sostenuta dal contribuente muove dal presupposto secondo cui la somma erogata ai dipendenti rientri nella fattispecie prevista dall'articolo 51, comma 2, lett era c), ultimo periodo, del Tuir.

Si tratterebbe, infatti, di un importo che, sebbene non fruito secondo le modalità previste, potrebbe qualificarsi come un'indennità sostitutiva di somministrazione di vitto corrisposta agli addetti di unità produttive ubicate in zone prive di strutture o servizi di ristorazione e che, per questo, sconterebbe l'esenzione nel limite di 5,29 euro.

Sul punto, l'Agenzia, accogliendo la tesi prospettata dal contribuente, si sofferma ancora una volta sul trattamento fiscale riservato alle card elettroniche.

Il documento, infatti, precisa che la somministrazione di alimenti e bevande attraverso tale modalità potrebbe integrare una ipotesi di “mensa diffusa”, che, a differenza dei buoni pasto, permette di verificare in tempo reale l'utilizzo della card da parte del dipendente. In tal caso le indennità ricevute non concorrerebbero alla formazione del reddito a prescindere dal superamento del limite di 5,29 euro (risoluzione 63/2005).

Tale inquadramento, tuttavia, sarebbe escluso nel caso di specie a causa del mancato utilizzo per il “servizio mensa” delle somme corrisposte. Questo non impedisce, secondo l'Agenzia, di applicare alle indennità il regime di esenzione, nel limite giornaliero di 5,29 euro, previsto all'articolo 51, comma 2, lettera c), ultimo periodo del Tuir. Tale trattamento potrà essere applicato a condizione che: l'orario di lavoro comporti una pausa; il lavoratore appartenga a un'unità produttiva (sono quindi esclusi quelli non assegnati a un'unità intesa come sede di lavoro); l’unità sia collocata in un posto che richiede lo spostamento attraverso mezzi di trasporto in un luogo di ristorazione per l'utilizzo dei buoni pasto; l'erogazione sia rivolta a dipendenti o categorie omogene.

A bene vedere, si tratta di un'importante apertura dell'Agenzia che ammette al beneficio chi ha lavorato in sede nel periodo Covid ma resta ancora irrisolta la questione relativa al diritto del dipendente in smart woking di poter fruire tanto delle indennità che dei servizi sostituivi di mensa.

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