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Utili distribuiti e importi non tracciati condannano l’associazione sportiva

La Ctr Lombardia sottolinea che i soci avevano percepito compensi e rimborsi elevati senza l’ok dell'associazione

di Alessia Urbani Neri

Decade dalle agevolazioni fiscali previste dalla legge 398/91 e dal Tuir (articoli 148 e 149) l’associazione sportiva dilettantistica che nella gestione ordinaria svolga attività commerciale. Lo afferma la Ctr Lombardia 702/3/2021 (presidente Rollero, relatore Chiametti) che, in accoglimento dell’appello dell’ufficio, ha ritenuto legittimo l’avviso con cui l’amministrazione finanziaria aveva disconosciuto i benefici tributari concessi all’Asd sulla base di una verifica fiscale.

In particolare, l’ufficio aveva riscontrato che l’associazione agiva come ente economico, con una distribuzione indiretta degli utili. I soci avevano percepito compensi in qualità di istruttori e ricevuto rimborsi non congrui per spese di viaggio e senza una preventiva autorizzazione associativa. Erano, inoltre, state violate le norme sulla tracciabilità bancaria per diversi versamenti “cumulativi” di quote societarie per un importo superiore a 3mila euro per cui mancava la corrispondenza con le ricevute attestanti il pagamento in contanti di queste quote per un valore inferiore a 516,46 euro. In definitiva, godendo le Asd di un regime fiscale agevolativo molto forte, si richiede altrettanto rigore nella gestione ordinaria dell’attività. Non è sufficiente il rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza indicati nell’atto costitutivo o nello statuto, bensì la verifica in concreto del perseguimento degli scopi istituzionali improntati a una obiettiva realizzazione di interessi non economici nell’attività esercitata.

La mera natura formale di associazione sportiva dilettantistica, di cui lo statuto è espressione, non è sufficiente a provare la natura non commerciale dell’ente, dovendosi verificare nel caso concreto se l’ente riceve da tale attività un utile. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che: «L’esenzione d’imposta… in favore delle associazioni non lucrative dipende, non solo dall’elemento formale della veste giuridica assunta, ma anche dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente, con la conseguenza che va disconosciuto per carenza di detti requisiti in caso di distribuzione degli utili, omessa compilazione del libro dei soci e mancata partecipazione degli associati alla vita dell’ente» (Cassazione 3597/2020).

Pertanto l’Asd, laddove l’ufficio provi che l’ente svolge attività imprenditoriale in modo estraneo allo spirito solidale e alla finalità non profit di promozione sportiva dichiarata dall’ente, deve essere considerata un’impresa commerciale.