Imposte

Forfettari, contributi per il riscatto laurea deducibili solo dai redditi soggetti a Irpef

La risposta del Mef in commissione Finanze: deducibilità a concorrenza del reddito complessivo

di Luciano De Vico

I contribuenti forfettari possono dedurre i contributi previdenziali volontari dal proprio reddito complessivo assoggettato a Irpef, ma non da quello tassato con l’imposta sostitutiva. È questo, in sintesi, il contenuto della risposta del ministero dell’Economia all’interrogazione presentata da Giovanni Currò (M5S) nel corso del question time di giovedì 25 giugno in commissione Finanze alla Camera.

I contributi per il riscatto laurea
Oggetto dell’interrogazione i contributi versati per il riscatto del corso di laurea per i periodi non coperti da contribuzione, introdotti in via sperimentale dal Dl 4/2019 convertito dalla legge n. 26/2019. Si tratta, in sostanza, di contributi volontari versati facoltativamente alla gestione obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per ricongiunzione di periodi assicurativi, che possono essere dedotti dal reddito complessivo del contribuente in base all’articolo 10, comma 1, lettera e) del Tuir. Ma non dal reddito determinato forfettariamente.

La deducibilità per i forfettari
La norma che disciplina la modalità determinazione del reddito per i forfettari - contenuta nell’articolo 1, comma 64, della legge 190/2014 - consente di calcolare l’imposta sostitutiva al netto dei contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, ivi compresi quelli corrisposti per conto di collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto alla rivalsa sul collaboratore.

I contributi volontari, invece, non sono citati in quest’ultima disposizione, e pertanto i contribuenti che hanno aderito al regime forfettario rischiano di perdere il beneficio fiscale legato alla loro deducibilità. A meno che non dichiarino anche altri redditi che scontano l’Irpef a scaglioni, come ad esempio redditi di fabbricati non assoggettati a cedolare secca o redditi di lavoro dipendente o redditi diversi. In queste ipotesi, l’onere potrà essere dedotto fino a concorrenza del reddito complessivo, anche se sostenuto per familiari a carico, come previsto dall’articolo 10, comma 2, del Tuir. In altri termini, se il contribuente forfettario dovesse risultare a carico di un familiare ex articolo 433 del Codice civile, la deduzione per il versamento dei contributi volontari potrebbe “passare” a quest’ultimo.

I familiari a carico
Trattandosi infine di contributi per il riscatto degli anni di laurea, l’articolo 1, comma 77, della legge 247/2007 ha previsto che, se sono versati a favore degli “inoccupati” da parte di familiari di cui gli stessi risultino fiscalmente a carico, a tali contribuenti spetta una detrazione nella misura del 19% dei contributi medesimi. Se invece il soggetto per il quale si chiede il riscatto degli anni di laurea è stato iscritto, anche solo in passato, a una qualsiasi gestione previdenziale, i contributi di riscatto sono deducibili solo in base all’articolo 10 del Tuir, come chiarito anche dalle Entrate nella circolare 13/E/2019.

Il diverso calcolo dell’onere
Infine il Mef ricorda che l’Inps, con la circolare 106/2019, ha avuto modo di precisare come il Dl 4/2019 non abbia istituito una nuova tipologia di riscatto, ma ha soltanto introdotto un diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto del corso di studi universitari che si colloca nel sistema contributivo della futura pensione.

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